Cassazione Civile, Ordinanza n. 36134/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un soggetto che sosteneva di avere subito danni per essersi dovuto difendere in un procedimento penale per lesioni personali aggravate, procedimento poi conclusosi con il suo proscioglimento. Egli assumeva che la denuncia-querela presentata dalla controparte, pur contro ignoti, fosse stata causalmente determinante per l’avvio dell’azione penale a suo carico e chiedeva quindi la condanna della denunciante al risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva respinto la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la condotta della denunciante e l’instaurazione del procedimento penale. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 503 c.p., 2043 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il carattere causalmente determinante dell’iniziativa della controparte e avesse illegittimamente negato l’ammissione di mezzi istruttori perché non riproposti in sede di precisazione delle conclusioni. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, lamentando il mancato esame dei presupposti per compensare le spese, la liquidazione delle spese oltre i limiti tabellari e la liquidazione di euro 1.000,00 per esborsi senza istanza o documentazione di controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la responsabilità civile del denunciante per denuncia o querela può configurarsi solo quando la denuncia contenga gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia; al di fuori di tale ipotesi il nesso causale tra iniziativa del privato e danno è interrotto dall’autonoma attività del pubblico ministero. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato la ricorrenza degli elementi costitutivi della calunnia in capo alla controparte. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancata ammissione delle prove, osservando che la parte che si veda respingere richieste istruttorie ha l’onere di riproporle specificamente in sede di conclusioni, altrimenti esse si intendono abbandonate e non sono deducibili in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla compensazione delle spese, poiché la scelta di compensarle appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede specifica motivazione; ha poi ritenuto infondata la doglianza sui parametri del d.m. n. 55/2014, perché la liquidazione rientrava nello scaglione relativo al valore della causa; infine ha dichiarato inammissibile la censura sugli esborsi per difetto di specifica allegazione e produzione documentale ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi ricava un diverso criterio di responsabilità; viene ribadito che la responsabilità civile per denuncia o querela è configurabile solo in presenza degli elementi della calunnia.
La responsabilità aquiliana del denunciante è ammessa solo se la denuncia/querela integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia e se è provato il nesso causale con il danno.
Richiamato come parametro della censura probatoria, ma la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
È la norma processuale invocata per veicolare le censure di violazione di legge.
Indica il rito camerale deciso sulla base della proposta del relatore.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede espressa motivazione.
La liquidazione degli onorari va rapportata allo scaglione di valore della causa e può essere aumentata nei casi previsti dal decreto.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
Il ricorrente deve depositare la documentazione necessaria a supporto dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia o querela per un reato perseguibile d’ufficio può fondare responsabilità civile del denunciante solo se la condotta integra gli elementi oggettivi e soggettivi della calunnia; in mancanza, l’iniziativa del pubblico ministero interrompe il nesso causale tra denuncia e danno lamentato dal denunciato.
- In tema di prove, la parte che abbia visto respingere le proprie richieste istruttorie deve riproporle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni; se omette tale adempimento, le richieste si intendono abbandonate e il relativo vizio non è deducibile in cassazione.
- La mancata compensazione delle spese processuali non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia esplicitato le ragioni del diniego, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La censura sulla liquidazione delle spese richiede il confronto con i parametri applicabili in relazione al valore della causa e, per contestare gli esborsi, è necessario assolvere agli oneri di specifica allegazione e produzione documentale.
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