Cassazione Civile, Ordinanza n. 25178/2021 del 17/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi su crediti della debitrice esecutata verso l'Agenzia delle entrate. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il processo esecutivo, assegnando termine per introdurre davanti al giudice tributario il giudizio sull'obbligo del terzo pignorato. Il giudizio tributario si era concluso anni dopo, e solo allora il credito era stato assegnato al procedente. Il creditore chiedeva quindi l'equa riparazione ex legge Pinto per la non ragionevole durata dell'intera vicenda. La corte d'appello aveva però distinto il processo esecutivo dal giudizio tributario, escludendo dal computo della durata del primo il periodo di sospensione e liquidando un indennizzo molto contenuto per il solo tempo eccedente nel giudizio tributario. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: 1) violazione degli artt. 548 e 549 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2 quater, L. 89/2001, sostenendo che esecuzione e giudizio incidentale dovessero essere considerati un unico processo; 2) violazione dell'art. 6 CEDU e questione di legittimità costituzionale del sistema di quantificazione dell'indennizzo; 3) ulteriore questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001 per avere limitato il ristoro al solo periodo eccedente la durata ragionevole; 4) questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2 quater, per l'esclusione dal computo dei tempi intercorsi tra decorrenza e proposizione delle impugnazioni; 5) doglianza sulla misura dell'indennizzo liquidato in contrasto con la giurisprudenza CEDU; 6) censura sulla liquidazione delle spese, ritenute inferiori ai minimi tariffari; 7) censura sulla mancata liquidazione degli esborsi per marche e contributo di cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2, comma 2 quater, L. 89/2001, che esclude dal computo della durata del processo i periodi di sospensione, compresa la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione in attesa del giudizio davanti al giudice tributario. Ha escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e delle censure sulla quantificazione dell'indennizzo, ritenendo che il sistema nazionale si mantenga entro il margine di apprezzamento consentito dalla CEDU e che la determinazione dell'importo annuo tra minimo e massimo sia giudizio di fatto non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Ha inoltre confermato la liquidazione delle spese in € 225, ritenendola conforme ai minimi della tariffa applicabile, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata liquidazione degli esborsi, trattandosi di errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
sono evocati dal ricorrente per sostenere l'unitarietà del procedimento esecutivo e del giudizio incidentale
art. 2, comma 2 quater, L. 24 marzo 2001, n. 89
"non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso"
impone di escludere dal computo della durata del processo i periodi di sospensione, anche quando la sospensione riguarda il processo esecutivo in attesa di un giudizio incidentale
art. 55, comma 2, D.L. 2 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
la nuova disciplina si applica ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione
art. 2, comma 2 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
è richiamato nel sistema di calcolo della ragionevole durata, ma la censura è disattesa
art. 2 bis L. 24 marzo 2001, n. 89
stabilisce la forbice annua di liquidazione dell'indennizzo tra € 400 e € 800; la scelta dell'importo entro tale limite è giudizio di fatto
art. 6 CEDU
il sistema nazionale di equa riparazione è ritenuto compatibile con i principi convenzionali e con il margine di apprezzamento del legislatore nazionale
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'esclusione di taluni tempi dal computo della durata
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro del controllo di compatibilità con la CEDU
richiamato per contestare la liquidazione delle spese
richiamato per contestare la liquidazione delle spese
richiamato per contestare la liquidazione delle spese
richiamato per sostenere l'inadeguatezza delle spese liquidate rispetto ai minimi
art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
disciplinando la fase davanti al consigliere delegato nel procedimento di equa riparazione
d.m. n. 55 del 2014, tabella 8
ritenuta applicabile alla liquidazione delle spese della fase monitoria del procedimento Pinto
art. 4, primo comma, d.m. n. 55 del 2014
consente la diminuzione fino al 50% del compenso medio di tariffa
la mancata liquidazione degli esborsi è qualificata come errore materiale correggibile con questo rimedio
art. 6, 13, 41, 46 CEDU
sono richiamati nella censura sulle spese, ma la Corte non ne ravvisa violazione
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione ex legge Pinto, il tempo in cui il processo è sospeso non si computa nella durata del processo, anche quando la sospensione intervenga in un processo esecutivo in attesa della definizione di una questione pregiudiziale o incidentale davanti a un diverso giudice.
- La durata ragionevole va valutata tenendo conto della disciplina nazionale vigente; non è consentito sommare al tempo processuale anche i periodi espressamente sottratti dal legislatore al computo della durata.
- La determinazione dell'indennizzo entro la fascia legale prevista dall'art. 2 bis L. 89/2001 integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti propri del vizio di legittimità, non come violazione di legge.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico e con autonoma argomentazione rispetto a ciascuna disposizione censurata; doglianze generiche sulla inadeguatezza dell'importo liquidato non sono sufficienti.
- Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione delle spese della fase davanti al consigliere delegato può essere effettuata sulla base della tabella 8 del d.m. n. 55 del 2014, essendo assimilabile, per struttura e funzione, a un procedimento monitorio.
- L'omessa liquidazione di esborsi accessori, quando la statuizione individua chiaramente la parte onerata delle spese, è un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e non un motivo di ricorso per cassazione.
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