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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal decesso di un soggetto che era già titolare dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 per danni da emotrasfusioni infette. Il coniuge superstite ha chiesto al Ministero della Salute la condanna al pagamento dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge, nell'importo di Euro 77.468,53. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo mancante il requisito della "vivenza a carico" del coniuge superstite, requisito non solo non provato ma neppure allegato. In appello la richiedente ha dedotto, da un lato, la violazione del contraddittorio perché il primo giudice avrebbe rilevato d'ufficio tale questione senza assegnare termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.; dall'altro, ha sostenuto che il requisito della vivenza a carico non fosse più richiesto dopo le modifiche normative del 1997, o comunque dovesse ritenersi insito nella convivenza con il coniuge deceduto. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, affermando che la questione era stata già introdotta dal Ministero in primo grado, che il requisito della vivenza a carico permaneva come presupposto del beneficio anche dopo la riforma del 1997 e che la mera convivenza non bastava a dimostrarlo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita lesione del contraddittorio; 2) e 3) violazione dell'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992, come modificato, sostenendo l'irrilevanza del requisito della vivenza a carico; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando l'esclusione del valore probatorio della convivenza e dello stato di famiglia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo perché non aveva specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza d'appello e non aveva assolto agli oneri di specificità e localizzazione degli atti; gli altri motivi perché le questioni di diritto erano già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata, che considera l'assegno una tantum una prestazione assistenziale alternativa all'assegno reversibile e subordinata al requisito della vivenza a carico, intesa come dipendenza anche solo parziale del superstite dal reddito del de cuius. Ha inoltre precisato che la mera convivenza, anche tra coniugi, non coincide con la vivenza a carico, né consente di presumere la non autosufficienza economica del superstite. Il giudizio di legittimità si è concluso con la condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata critica effettiva della motivazione della sentenza d'appello; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui l'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 presuppone la vivenza a carico del de cuius, requisito non eliminato dalla riforma del 1997; infine ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, poiché diretto in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non una vera violazione dell'art. 2697 c.c. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Ministero le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta violazione del contraddittorio è esclusa quando la questione sia stata già introdotta dalla parte avversaria nel primo grado e quindi sottoposta al contraddittorio; in cassazione la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio della decisione di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte qualifica correttamente i motivi e rileva che alcune doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, in sostanza mirano a contestare l'apprezzamento del fatto o la motivazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e i motivi non offrono elementi per mutare indirizzo.

  • art. 2, comma 3, l. n. 210/1992

    L'assegno una tantum ai superstiti è una prestazione autonoma e alternativa rispetto all'assegno reversibile, ed è subordinato al requisito della vivenza a carico del de cuius, intesa come dipendenza economica anche solo parziale.

  • art. 1, comma 3, l. n. 238/1997

    La riforma non ha espunto il requisito della vivenza a carico; ha chiarito che il beneficio spetta anche se il reddito del deceduto non era l'unico sostentamento della famiglia, confermando però la necessità che a tale sostentamento contribuisse il reddito del de cuius.

  • art. 143 c.c.

    I doveri coniugali di assistenza, collaborazione e coabitazione non bastano, da soli, a dimostrare la vivenza a carico del coniuge superstite.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove o delle circostanze di fatto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi i dati identificativi delle parti e del dante causa.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la censura per violazione del contraddittorio richiede una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, quando si contesta il contenuto di un atto processuale richiamato dal giudice di merito, occorre indicarne con precisione la sede processuale o trascriverne il contenuto rilevante.
  • Il motivo di ricorso che, sotto l'apparente veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mira in realtà a contestare la valutazione delle prove è inammissibile: la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando sia errata la regola di riparto dell'onere probatorio, non quando si discuta dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • L'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, l. n. 210/1992 in favore dei superstiti del soggetto danneggiato da vaccinazioni o emotrasfusioni infette ha natura assistenziale e non risarcitoria, ed è distinto dall'indennizzo spettante al danneggiato ai sensi del comma 1.
  • Il beneficio in favore dei superstiti presuppone la vivenza a carico del de cuius, cioè una dipendenza economica, anche solo parziale, del superstite dal reddito del defunto; il requisito non è eliminato dalla riforma del 1997, che ha solo ampliato la platea dei beneficiari e precisato che il reddito del deceduto non deve essere l'unico sostentamento familiare.
  • La mera convivenza, anche tra coniugi, non equivale di per sé a vivenza a carico e non consente di presumere automaticamente la non autosufficienza economica del superstite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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