LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge n.210/1992 che riconosce un indennizzo statale ai soggetti con menomazione permanente dell'integrità psico‑fisica derivante da vaccinazioni (compresi casi specifici ampliati e, per norma successiva, anche eventi correlati a vaccinazione anti‑SARS‑CoV‑2 raccomandata), trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e da contagio da HIV/epatiti. Prevede assegno reversibile per 15 anni calcolato secondo la tabella B, cumulabilità e rivalutazione, opzione per assegno una tantum in caso di morte, esenzioni per spese sanitarie correlate. Procedura: domanda alla USL; termini perentori (di norma 3 anni per vaccini ed epatiti post‑trasfusionali; 10 anni per HIV); accertamento da commissione medico‑ospedaliera; ricorso al Ministro e possibilità di azione giudiziaria.
Indennizzo per danni da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati
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