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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37796/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Un soggetto convenuto in un giudizio per il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti da immobili sovrastanti impugnava in cassazione la sentenza di appello che, pur avendo disposto la regolazione delle spese tra le parti originarie secondo soccombenza, aveva escluso la rifusione delle spese sostenute per la perizia di parte, aveva rigettato la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e aveva liquidato i compensi difensivi in misura ritenuta inferiore ai minimi indicati nelle note spese, inoltre escludendo la fase istruttoria del secondo grado. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione delle norme sulle spese e sul dovere di motivazione per l’omessa rifusione delle spese di consulenza/perizia di parte; (2) violazione delle norme sulla responsabilità processuale aggravata per il rigetto apodittico della domanda ex art. 96 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per la determinazione globale di compensi sotto i parametri e senza adeguata motivazione, con contestazione anche dell’esclusione della fase istruttoria d’appello. La parte avversaria è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, perché la corte territoriale non aveva dato alcuna motivazione né sull’esclusione delle spese di perizia di parte né sul rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata, limitandosi per quest’ultima a un’affermazione apodittica. Ha accolto inoltre il terzo motivo solo in parte, affermando che, in presenza di nota specifica, il giudice non può liquidare globalmente i compensi in misura inferiore a quella richiesta senza spiegare la riduzione delle singole voci e senza consentire il controllo di legittimità; ha però ritenuto aspecifica la censura relativa alla fase istruttoria del giudizio d’appello, perché non dimostrata la corrispondente attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di ripetizione delle spese di lite e di corretta regolazione delle spese a carico della parte soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    consente al giudice di escludere dalla ripetizione spese ritenute eccessive o superflue, ma la scelta deve risultare motivata

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di responsabilità processuale aggravata non può essere rigettata in modo apodittico, dovendo il giudice verificare i presupposti della condanna

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro di correttezza della motivazione della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel contesto della denuncia di violazione nella valutazione degli atti e delle prove

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alle spese di perizia di parte

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sulla documentazione delle voci di costo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione e sulla liquidazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure di difesa e motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del requisito di motivazione e del giusto processo

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla domanda di responsabilità aggravata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • d.m. n. 140 del 2012

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. n. 37 del 2018

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di determinazione del compenso del difensore

  • art. 24 L. n. 794 del 1942

    richiamato in tema di compensi professionali e liquidazione giudiziale

  • art. 13-bis L. n. 247 del 2012

    richiamato in tema di parametri e liquidazione dei compensi dell’avvocato

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    richiamato solo per affermare la sospensione dei termini processuali per l’emergenza pandemica

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    richiamato solo per la sospensione dei termini processuali per l’emergenza pandemica

Massime di principio

  • Le spese sostenute per la consulenza o perizia di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, sono in linea di principio ripetibili a favore della parte vittoriosa, salvo che il giudice, con adeguata motivazione, le escluda perché eccessive o superflue ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
  • La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere respinta con formule stereotipate o apodittiche: il giudice deve esaminare concretamente la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 96 c.p.c.
  • Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e immotivata inferiore alle voci indicate; deve invece spiegare le riduzioni operate, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità ai parametri e agli atti.
  • La censura sulla mancata considerazione di singole attività difensive o fasi processuali deve essere specifica e supportata dalla dimostrazione delle relative prestazioni; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque aspecifica.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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