Cassazione Civile, Ordinanza n. 37796/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Un soggetto convenuto in un giudizio per il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti da immobili sovrastanti impugnava in cassazione la sentenza di appello che, pur avendo disposto la regolazione delle spese tra le parti originarie secondo soccombenza, aveva escluso la rifusione delle spese sostenute per la perizia di parte, aveva rigettato la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e aveva liquidato i compensi difensivi in misura ritenuta inferiore ai minimi indicati nelle note spese, inoltre escludendo la fase istruttoria del secondo grado. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione delle norme sulle spese e sul dovere di motivazione per l’omessa rifusione delle spese di consulenza/perizia di parte; (2) violazione delle norme sulla responsabilità processuale aggravata per il rigetto apodittico della domanda ex art. 96 c.p.c.; (3) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese per la determinazione globale di compensi sotto i parametri e senza adeguata motivazione, con contestazione anche dell’esclusione della fase istruttoria d’appello. La parte avversaria è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, perché la corte territoriale non aveva dato alcuna motivazione né sull’esclusione delle spese di perizia di parte né sul rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata, limitandosi per quest’ultima a un’affermazione apodittica. Ha accolto inoltre il terzo motivo solo in parte, affermando che, in presenza di nota specifica, il giudice non può liquidare globalmente i compensi in misura inferiore a quella richiesta senza spiegare la riduzione delle singole voci e senza consentire il controllo di legittimità; ha però ritenuto aspecifica la censura relativa alla fase istruttoria del giudizio d’appello, perché non dimostrata la corrispondente attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in tema di ripetizione delle spese di lite e di corretta regolazione delle spese a carico della parte soccombente
consente al giudice di escludere dalla ripetizione spese ritenute eccessive o superflue, ma la scelta deve risultare motivata
la domanda di responsabilità processuale aggravata non può essere rigettata in modo apodittico, dovendo il giudice verificare i presupposti della condanna
richiamato quale parametro di correttezza della motivazione della decisione
richiamato nel contesto della denuncia di violazione nella valutazione degli atti e delle prove
richiamato nel motivo relativo alle spese di perizia di parte
richiamato nel motivo sulle spese e sulla documentazione delle voci di costo
richiamato come norma sulla motivazione e sulla liquidazione delle spese
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure di difesa e motivazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del requisito di motivazione e del giusto processo
richiamato nel motivo sulla domanda di responsabilità aggravata
richiamato per omessa pronuncia o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato in tema di determinazione del compenso del difensore
richiamato in tema di compensi professionali e liquidazione giudiziale
art. 13-bis L. n. 247 del 2012
richiamato in tema di parametri e liquidazione dei compensi dell’avvocato
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
richiamato solo per affermare la sospensione dei termini processuali per l’emergenza pandemica
richiamato solo per la sospensione dei termini processuali per l’emergenza pandemica
Massime di principio
- Le spese sostenute per la consulenza o perizia di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, sono in linea di principio ripetibili a favore della parte vittoriosa, salvo che il giudice, con adeguata motivazione, le escluda perché eccessive o superflue ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
- La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere respinta con formule stereotipate o apodittiche: il giudice deve esaminare concretamente la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 96 c.p.c.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale e immotivata inferiore alle voci indicate; deve invece spiegare le riduzioni operate, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità ai parametri e agli atti.
- La censura sulla mancata considerazione di singole attività difensive o fasi processuali deve essere specifica e supportata dalla dimostrazione delle relative prestazioni; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque aspecifica.
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