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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23925/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra due distinti procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile: da un lato, una condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; dall’altro, una condanna per reati in materia di stupefacenti. La Corte di appello aveva accolto l’istanza, riconoscendo il medesimo disegno criminoso, ma aveva determinato la pena complessiva applicando aumenti di pena corrispondenti, nella sostanza, a quelli già inflitti nei giudizi di cognizione, poi ridotti per il rito abbreviato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, pur formalmente accogliendo la domanda, avrebbe in realtà operato un cumulo materiale mascherato, senza motivare specificamente gli aumenti per ciascun reato satellite e in violazione del criterio di favore proprio della disciplina della continuazione. Ha richiamato anche il principio espresso dalle Sezioni Unite sulla necessità di individuare la pena base e di motivare distintamente gli aumenti per i singoli reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, in tema di continuazione riconosciuta anche in sede esecutiva, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; tuttavia l’intensità dell’obbligo motivazionale si attenua quanto più gli aumenti si avvicinano al minimo. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha rispettato tali criteri: ha distinto i reati satellite, ha spiegato le ragioni degli aumenti richiamando la gravità del contesto mafioso e delle condotte, e la censura dell’imputato non teneva conto della riduzione per il rito abbreviato, che aveva portato l’aumento finale relativo al delitto associativo a un quantum diverso da quello originario. La motivazione è stata ritenuta congrua e immune da illogicità manifesta. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la disciplina della continuazione è ispirata a un criterio di favore rispetto al cumulo materiale e richiede la determinazione della pena base e degli aumenti per i singoli reati satellite

  • art. 671 c.p.p.

    consente il riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra reati giudicati con provvedimenti distinti

  • art. 133 c.p.

    i criteri oggettivi e soggettivi ivi indicati devono essere valorizzati quando il giudice si discosti dal minimo edittale nella quantificazione della pena

  • art. 416-bis c.p.

    reato più grave nel caso concreto, assunto come punto di partenza per il calcolo della pena complessiva

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    reati satellite in materia di stupefacenti, inseriti nel medesimo disegno criminoso

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    fattispecie associativa in materia di stupefacenti assunta come reato più grave nel procedimento ritenuto base

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    richiamato dalla Corte territoriale nel determinare il trattamento sanzionatorio in presenza di giudizi abbreviati

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra reati decisi in procedimenti distinti, il giudice deve prima individuare il reato più grave e fissare la pena base, poi determinare e motivare separatamente l’aumento per ciascun reato satellite.
  • L’obbligo di motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena è tanto più intenso quanto più il giudice si discosta dal minimo: se l’aumento è contenuto, la motivazione può essere più sintetica, purché consenta di ricostruire l’iter logico seguito.
  • Non è censurabile la scelta di mantenere, nella sostanza, gli stessi aumenti già irrogati in cognizione, se il giudice spiega che tali aumenti restano coerenti con la gravità dei fatti e con il disvalore della condotta, e se il calcolo finale tiene conto delle riduzioni dovute al rito.
  • La deduzione di un preteso cumulo materiale mascherato non è fondata quando la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni dell’aumento per ciascun segmento di condotta e del diverso trattamento derivante dalla riduzione per il rito abbreviato.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile solo la motivazione manifestamente illogica o mancante, non la mera richiesta di una diversa quantificazione della pena fondata su una lettura alternativa del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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