Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per rapina e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza di appello per omessa notifica del decreto di citazione e dell'avviso di trattazione orale al difensore di fiducia tempestivamente nominato, con notifica invece effettuata al precedente difensore revocato, deducendo la violazione degli artt. 178, 179, 601, comma 5, e 598-bis c.p.p.; (2) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità per la rapina, lamentando il mancato rispetto dei criteri di valutazione probatoria ex artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p.; (3) violazione di legge e motivazione contraddittoria in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., valorizzando l'esiguo valore dei beni sottratti e la minima violenza esercitata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha accertato, mediante consultazione degli atti processuali consentita dalla natura della doglianza, che la notificazione del decreto di citazione e dell'avviso di trattazione era stata eseguita nei confronti di un difensore diverso da quello di fiducia già nominato prima della citazione. Tale omissione integra una nullità assoluta e insanabile, attinente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, che travolge gli atti successivi e la sentenza. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione in cassazione
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
dedotta nullità per violazione di norme processuali sulla citazione dell'imputato e del difensore
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
la mancata citazione del difensore di fiducia integra nullità assoluta relativa all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato
la nullità derivante dall'omessa citazione del difensore di fiducia è assoluta e insanabile
richiamato dalla difesa per la regolare notificazione nel giudizio di appello
richiamato dalla difesa in relazione alla trattazione dell'appello
richiamato come parametro di valutazione della prova indiziaria
richiamato quale regola di giudizio dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
richiamato ai fini della possibile attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità
art. 6, comma 3, lett. c) CEDU
richiamato per il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta
menzionato nella massima richiamata: la presenza del sostituto d'ufficio non sana l'omesso avviso al difensore di fiducia
Massime di principio
- L'omesso avviso o la mancata citazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra nullità assoluta e insanabile quando la sua presenza è obbligatoria, perché incide sul diritto di difesa e sulla rappresentanza processuale dell'imputato.
- La notificazione eseguita a un difensore diverso da quello di fiducia, dopo la regolare revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo, non è idonea a radicare validamente il giudizio di appello; il vizio travolge gli atti successivi e la sentenza di secondo grado.
- In presenza di una nullità assoluta della citazione in appello, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al giudice del rinvio, senza esaminare i motivi di merito assorbiti.
- La verifica della nullità processuale può comportare l'accesso diretto agli atti del processo da parte della Cassazione quando la censura investe la regolarità formale delle notifiche e della vocatio in iudicium.
- La presenza in udienza di un sostituto del difensore d'ufficio non sana l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato, poiché il nucleo del vizio è la lesione del diritto dell'imputato a essere assistito dal difensore prescelto.
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