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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per rapina e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza di appello per omessa notifica del decreto di citazione e dell'avviso di trattazione orale al difensore di fiducia tempestivamente nominato, con notifica invece effettuata al precedente difensore revocato, deducendo la violazione degli artt. 178, 179, 601, comma 5, e 598-bis c.p.p.; (2) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità per la rapina, lamentando il mancato rispetto dei criteri di valutazione probatoria ex artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p.; (3) violazione di legge e motivazione contraddittoria in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., valorizzando l'esiguo valore dei beni sottratti e la minima violenza esercitata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha accertato, mediante consultazione degli atti processuali consentita dalla natura della doglianza, che la notificazione del decreto di citazione e dell'avviso di trattazione era stata eseguita nei confronti di un difensore diverso da quello di fiducia già nominato prima della citazione. Tale omissione integra una nullità assoluta e insanabile, attinente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, che travolge gli atti successivi e la sentenza. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'omesso avviso o la mancata citazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra nullità assoluta e insanabile quando la sua presenza è obbligatoria, perché incide sul diritto di difesa e sulla rappresentanza processuale dell'imputato.
  • La notificazione eseguita a un difensore diverso da quello di fiducia, dopo la regolare revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo, non è idonea a radicare validamente il giudizio di appello; il vizio travolge gli atti successivi e la sentenza di secondo grado.
  • In presenza di una nullità assoluta della citazione in appello, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al giudice del rinvio, senza esaminare i motivi di merito assorbiti.
  • La verifica della nullità processuale può comportare l'accesso diretto agli atti del processo da parte della Cassazione quando la censura investe la regolarità formale delle notifiche e della vocatio in iudicium.
  • La presenza in udienza di un sostituto del difensore d'ufficio non sana l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato, poiché il nucleo del vizio è la lesione del diritto dell'imputato a essere assistito dal difensore prescelto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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