Cassazione Penale, Sentenza n. 23988/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in appello per detenzione e porto di arma da fuoco, in concorso con altro soggetto. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in sostanza, che l'imputato non avrebbe conosciuto né la disponibilità dell'arma in capo all'originario concorrente, né il suo effettivo funzionamento; il motivo era costruito in modo fattuale e confutativo, mirando a contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito. La Corte rileva che la responsabilità era stata affermata sulla base di intercettazioni, interpretate senza vizi manifesti, dalle quali era stata desunta la partecipazione attiva dell'imputato alle condotte contestate. Rileva inoltre che il ricorso si risolveva in una richiesta di rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nondimeno, la Corte constata che era medio tempore maturata la prescrizione massima del delitto di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, tenuto conto della data di commissione del fatto e dell'esclusione della recidiva sin dal primo grado; per tale ragione annulla senza rinvio la sentenza limitatamente a quel punto e ridetermina la pena finale eliminando l'aumento per continuazione correlato al reato estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al delitto di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, per intervenuta prescrizione, ed ha conseguentemente rideterminato la pena finale in due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa, eliminando il relativo aumento per continuazione. Nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura di merito generica e diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 895 del 1967
Il termine massimo di prescrizione del delitto è stato individuato in sette anni e mezzo; essendo decorso tale termine, il reato è stato dichiarato estinto con annullamento senza rinvio sul punto.
art. 2 legge n. 895 del 1967
Il reato contestato risulta commesso il 5 novembre 2015; la decorrenza del termine prescrizionale ha imposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 192 c.p.p.
Non è espressamente citato, ma il giudice di legittimità ribadisce che non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della ricostruzione operata dal giudice di merito con una diversa e più plausibile lettura del compendio probatorio proposta dal ricorrente.
- Le censure che si limitano a contestare in modo fattuale la motivazione di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, sono inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del merito.
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, maturi la prescrizione del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo estinto e la pena deve essere rideterminata espungendo l'aumento eventualmente collegato a quel reato in continuazione.
- La declaratoria di prescrizione di uno dei reati posti a base del calcolo sanzionatorio impone la correzione della pena finale con eliminazione del corrispondente aumento per continuazione.
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