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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per una vicenda di commercializzazione di autovetture di provenienza illecita, risultate con numeri di telaio alterati e documenti di circolazione/trasporto contraffatti, con successiva rivendita presso un autosalone. Le imputazioni riguardavano, per un capo, condotte riconducibili al riciclaggio e a reati di falsità documentale; per altro capo, una truffa contrattuale in concorso e il riciclaggio. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: i primi cinque contestavano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la riferibilità materiale all'imputato della falsificazione dei documenti e dell'alterazione dei telai, la prova del suo contributo concorsuale, la mancata valutazione di dichiarazioni di coimputato e annotazioni di polizia che avrebbero indirizzato verso altri soggetti, nonché la sua partecipazione alla truffa verso gli acquirenti; gli ultimi tre criticavano il diniego delle attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della speciale attenuante invocata per il riciclaggio e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi cinque motivi fossero prevalentemente fattuali e mirassero a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha osservato che i giudici di merito avevano invece ricostruito in modo coerente il possesso delle vetture alterate, il loro trasporto presso l'autosalone, il ruolo dell'imputato quale amministratore della società estera fornitrice e la sua partecipazione alla complessiva sequenza criminosa, oltre al dolo generico richiesto per il riciclaggio. Ha poi giudicato inammissibili anche gli ultimi tre motivi, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da argomentazioni non illogiche e che la diminuzione speciale invocata non era applicabile nel caso concreto, mentre la determinazione della pena rientrava nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata motivata in modo congruo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione sulla prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ribadisce che non può essere chiesta in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Invocato per contestare la valutazione degli elementi probatori; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo la ricostruzione dei fatti logicamente sostenuta dai giudici di merito.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per censurare la ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nelle condotte materiali di falsificazione e alterazione; la Corte ritiene la doglianza fattuale e non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma processuale invocata per il vizio di motivazione; la Corte rileva che le censure si risolvono in una richiesta di nuova lettura degli atti.

  • art. 648-bis c.p.

    È il reato di riciclaggio contestato e, nella parte finale, si discute anche della relativa attenuante speciale; la Corte conferma la qualificazione e il trattamento sanzionatorio.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato come reato presupposto del riciclaggio ai fini dell'attenuante speciale; la Corte afferma che, all'epoca dei fatti, il massimo edittale era pari a cinque anni e quindi la diminuente non era applicabile.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati quale parametro della commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la graduazione della pena è discrezionale, se motivata e non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

  • art. 477 c.p.

    Tra i reati per i quali la condanna di merito è stata confermata; il testo non esplicita la singola condotta, ma lo indica insieme a art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Tra i reati di falsità documentale confermati in appello e non scalfiti in cassazione.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione come truffa contrattuale in concorso; la Corte considera inammissibili le doglianze che ne contestavano la riferibilità all'imputato.

  • art. 648-bis, comma 2, c.p.

    Indicato nel capo di imputazione per una parte dei fatti di riciclaggio; la Corte non interviene sul punto se non confermando la tenuta della decisione di merito.

  • art. 648-bis, comma 4, c.p.

    È la diminuente speciale invocata dalla difesa e negata perché il reato presupposto non aveva, all'epoca dei fatti, un massimo edittale inferiore a cinque anni.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo coerente e non contraddittorio delle prove decisive, la motivazione è insindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o travisamento effettivo della prova.
  • Nel delitto di riciclaggio, l'elemento materiale consiste in condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, mentre l'elemento soggettivo è il dolo generico di trasformazione del bene per impedirne l'identificazione; ciò lo distingue dalla ricettazione, che richiede il fine di profitto.
  • La responsabilità concorsuale può essere affermata anche mediante una sequenza di condotte frazionate e progressive, purché il giudice di merito spieghi il contributo causale e l'assetto soggettivo di ciascun concorrente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi e la motivazione non è manifestamente illogica; non è necessario confutare singolarmente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
  • L'attenuante speciale connessa al riciclaggio non è applicabile se il reato presupposto, all'epoca dei fatti, era punito con pena massima pari a cinque anni o superiore, secondo il dato normativo vigente ratione temporis.
  • La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non arbitraria, soprattutto se la pena base e gli aumenti risultano contenuti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoTruffaRiciclaggioImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologicaTruffa contrattuale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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