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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per un tentato omicidio commesso in concorso. Il ricorso deduce violazione di più norme del codice di procedura penale e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria. In sintesi, la difesa sostiene che i gravi indizi siano stati tratti da presunte videoriprese di videosorveglianza che non sarebbero state effettivamente visionate né dal P.M., né dal G.i.p., né dal riesame, né dalla difesa, ma solo dalla polizia giudiziaria, la quale avrebbe riferito unilateralmente sul loro contenuto. Si contesta che agli atti vi fossero solo tre fermo immagine poco nitidi, inidonei a rappresentare la dinamica del fatto, e che l'identificazione dell'indagato fosse meramente presuntiva e priva di riscontri oggettivi. La difesa lamenta inoltre che il supporto informatico consegnato fosse privo del contenuto mediale, che mancassero le s.i.t. della persona offesa e che il giudice cautelare non avesse svolto un'autonoma valutazione del materiale probatorio come imposto dall'art. 292 c.p.p. Si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito o degli elementi materiali della vicenda, ma è limitato al controllo sulla coerenza giuridica e sulla manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha motivato in modo lineare e completo: ha dato conto della completezza degli atti trasmessi, del contenuto dei fermo immagine e delle annotazioni di polizia giudiziaria, della comparazione tra immagini e fotosegnalamenti tramite il sistema SARI, della coerenza tra immagini, verbalizzazioni e riscontri esterni, nonché di ulteriori elementi quali gli indumenti indossati dall'indagato al momento del controllo successivo e la documentazione medica della persona offesa. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la conclusione sulla gravità indiziaria, osservando anche che la tesi difensiva della rissa era generica e priva di una ricostruzione alternativa concreta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., e l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di gravi indizi di colpevolezza per la misura cautelare personale

  • art. 292, comma 2, lett. c) c-bis), c.p.p.

    richiamato dalla difesa e dalla Corte in relazione all'obbligo di motivazione e di autonoma valutazione del giudice cautelare

  • art. 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p.

    richiamato dalla difesa con riferimento al procedimento di riesame

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di richiesta e presupposti della misura cautelare

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di motivazione dei provvedimenti

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    consente la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando l'imputato resta ristretto

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    richiamato come adempimento conseguente alla trasmissione della copia della decisione all'istituto penitenziario

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari personali, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una ricostruzione alternativa dei fatti, ma verifica solo la correttezza giuridica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità.
  • Ai fini della gravità indiziaria, il giudice cautelare può fondare la decisione anche su fermo immagine, annotazioni e verbalizzazioni di polizia giudiziaria, purché il compendio sia letto in modo unitario e risultino spiegate le ragioni della loro attendibilità e coerenza interna.
  • La mancata disponibilità integrale dei supporti video non determina automaticamente l'illegittimità della misura se il contenuto rilevante risulta comunque descritto e trasfuso negli atti di polizia giudiziaria e il giudice dia conto delle ragioni per cui tale materiale è sufficiente nella fase cautelare.
  • L'eccezione difensiva che contesti l'identificazione dell'indagato deve confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dal giudice, inclusi eventuali riscontri esterni, e non può risolversi in una mera ipotesi alternativa non supportata da un principio di prova concreto.
  • La configurazione del tentato omicidio in concorso può essere desunta dalla dinamica dell'aggressione, dalla pluralità degli aggressori, dalla direzione delle lesioni verso organi vitali e dalla complessiva offensività dell'azione, non essendo decisivo il mancato rinvenimento dell'arma se vi sono altri concordanti indizi.
  • Il giudice del riesame adempie all'obbligo di autonoma valutazione quando si confronta specificamente con le censure difensive e spiega perché il materiale a disposizione sia sufficiente a sostenere la misura cautelare.
  • La deduzione difensiva di una generica 'rissa' non è idonea a scalfire la gravità indiziaria se non è accompagnata da una ricostruzione concreta, circostanziata e compatibile con gli atti acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImputazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàConcorso di personeOnere della prova

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