Cassazione Penale, Sentenza n. 24020/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per estorsione aggravata commessa in danno di una persona offesa, su mandato di un terzo, e che in appello ha ottenuto solo il riconoscimento nella massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., con conseguente rideterminazione della pena. In cassazione l'imputato ha censurato, con due motivi, la conferma della recidiva specifica e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla recidiva, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il precedente risalente non potesse fondare un giudizio di maggiore pericolosità sociale e che la collaborazione con la giustizia dimostrasse un effettivo cambiamento di vita. Quanto alle attenuanti generiche, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse negato il beneficio limitandosi a ritenere già valorizzati, nell'attenuante speciale, gli elementi positivi legati alla dissociazione e alla collaborazione, senza una vera valutazione della personalità del reo e del percorso post delictum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che il giudizio sulla recidiva si colloca su un piano distinto rispetto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., concessa per il contributo conoscitivo prestato, e che i giudici di merito avevano motivato il giudizio di maggiore pericolosità valorizzando il concreto rapporto tra il fatto per cui si procede e il grave precedente specifico per tentato omicidio del 2001. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato e generico, affermando che le attenuanti generiche non derivano automaticamente dalla collaborazione o dall'attenuante speciale e che il ricorrente non aveva indicato ulteriori elementi positivi idonei a imporne il riconoscimento; la Corte territoriale aveva comunque spiegato che la concessione avrebbe duplicato valutazioni già compiute. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.
attenuante ... nella massima estensione
l'attenuante speciale è stata riconosciuta per il contributo conoscitivo/prestato dall'imputato e opera su un piano distinto dalla valutazione della pericolosità sociale ai fini della recidiva; non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamo alla necessità di esporre i motivi di ricorso nei limiti della norma regolante la formulazione dell'impugnazione.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
gli elementi posti a fondamento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 ... non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
la decisione richiama l'orientamento secondo cui gli elementi valorizzati per un'attenuante speciale non possono essere duplicati per fondare le attenuanti generiche.
non è citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La recidiva specifica può essere legittimamente confermata anche in presenza di un precedente risalente, purché il giudizio di maggiore pericolosità sociale sia ancorato al concreto rapporto tra il fatto attuale e la pregressa condotta criminosa e sia sorretto da motivazione non apparente.
- Il riconoscimento di un'attenuante speciale collegata alla collaborazione o dissociazione non è incompatibile con il mantenimento della recidiva, perché i due apprezzamenti riguardano piani diversi: il primo attiene al contributo conoscitivo o al ravvedimento valorizzato dalla norma speciale, il secondo alla pericolosità sociale desunta dai precedenti e dal comportamento complessivo.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere pretese in via automatica per il solo fatto che sia stata riconosciuta un'attenuante speciale o che l'imputato abbia collaborato con la giustizia: occorre dedurre e valorizzare ulteriori elementi positivi concreti.
- È aspecifico il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e senza indicare elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nella decisione impugnata.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche resta limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito sulla personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione.
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