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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10994/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Due lavoratori avevano agito per ottenere la riliquidazione dell'indennità di mobilità in misura più elevata, sostenendo che nella base di calcolo dovessero essere incluse alcune voci retributive corrisposte in modo fisso e continuativo, quali indennità di trasferta, EDR e indennità di mensa. Uno dei due deduceva anche l'esistenza di un giudicato formatosi in altri giudizi tra le stesse parti su annualità precedenti, che avrebbe vincolato il diverso accertamento della retribuzione globale di fatto. La corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., qualificando l'indennità come prestazione periodica, e aveva ritenuto necessaria la prova specifica di ciascuna voce retributiva. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che si trattasse di riliquidazione di un credito previdenziale soggetto a prescrizione ordinaria decennale e che comunque non operasse la decadenza di cui all'art. 47-bis d.P.R. 639/1970, non applicabile ratione temporis; 2) per uno dei ricorrenti, la violazione dell'art. 324 c.p.c. per non avere la corte considerato il giudicato formatosi sulla retribuzione globale di fatto in precedenti cause; 3) per entrambi, il vizio di motivazione sulla determinazione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 9, L. 223/1991, in relazione alla base retributiva e al trattamento delle voci di trasferta e mensa, oltre al regime del trasfertismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione della prescrizione quinquennale. Ha affermato che, poiché la controversia riguardava la riliquidazione dell'esatto importo dell'indennità di mobilità e non il mero mancato pagamento di singoli ratei liquidi ed esigibili, il credito non poteva essere assoggettato alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 nel testo modificato nel 2011, per ragioni temporali e in coerenza con la giurisprudenza costituzionale che ha limitato l'efficacia retroattiva dei nuovi termini. Accolto il primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, dichiarando assorbiti gli altri due motivi, che restano da riesaminare dal giudice di rinvio alla luce della corretta prescrizione decennale e delle eventuali verifiche in fatto sulla base di calcolo e sul giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica alla domanda di riliquidazione di un credito previdenziale non ancora definitivamente liquidato e quindi non liquido ed esigibile nella sua interezza; in tale ipotesi opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    La disciplina introdotta nel 2011 sui termini di prescrizione delle prestazioni previdenziali non si applica al giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore della novella, secondo il regime transitorio e i limiti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014.

  • art. 38, comma 4, d.l. 98/2011

    Le norme sui nuovi termini di decadenza e prescrizione non possono incidere retroattivamente sui giudizi già pendenti nei termini ritenuti incostituzionali dalla Corte costituzionale per la parte applicativa ai giudizi di primo grado pendenti.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto perché il problema non è il mutamento della prescrizione in corso di rapporto, ma la natura non liquida del credito oggetto di riliquidazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Il motivo sul giudicato esterno resta assorbito, ma viene richiamato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti del rapporto giuridico già definito.

  • art. 7, comma 9, L. 223/1991

    È richiamato come base normativa della determinazione dell'indennità di mobilità, ma la relativa censura non viene esaminata per assorbimento.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, quando la controversia riguarda la riliquidazione dell'esatto importo della prestazione e non il mancato pagamento di ratei già liquidi ed esigibili, non si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., bensì la prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia già stato integralmente liquidato e messo in riscossione; se la somma residua dipende da una verifica della base di calcolo o da un incompleto procedimento di liquidazione, il credito mantiene natura non liquida ai fini prescrizionali.
  • Le modifiche normative che abbreviano i termini di prescrizione o decadenza in materia previdenziale non possono essere applicate automaticamente a giudizi già introdotti prima della loro entrata in vigore quando ciò incida in modo retroattivo sull'affidamento della parte.
  • Quando il motivo accolto investe la prescrizione e il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure, il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni rimaste assorbite alla luce del corretto termine prescrizionale e degli eventuali accertamenti di fatto necessari.
  • Nel calcolo di prestazioni previdenziali collegate alla retribuzione, la verifica delle voci da includere nella base di computo può richiedere accertamenti specifici in fatto; tuttavia tali profili restano logicamente subordinati alla preliminare corretta individuazione del regime prescrizionale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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