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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27163/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento relativo al 2002. La lite ruotava sulla dedotta omessa o irregolare notificazione dell'atto impositivo: la contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto notifica, contestava che la relata fosse apposta sul frontespizio e non in calce all'atto, deduceva una discordanza tra originale e copia notificata, e lamentava la mancata spedizione della raccomandata informativa dopo la consegna al coniuge convivente. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione dell'art. 148 c.p.c.; violazione dell'art. 137 c.p.c.; violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per asserita mancata considerazione della documentazione prodotta. La Corte d'appello tributaria aveva però dichiarato inammissibile l'appello, osservando che la questione della notifica dell'avviso era già stata trattata e decisa in un diverso giudizio promosso contro la cartella esattoriale emessa sulla base del medesimo atto prodromico; e, solo per completezza, aveva anche respinto nel merito le censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome: la declaratoria di inammissibilità dell'appello, fondata sul fatto che la questione della notificazione dell'avviso era già stata affrontata e decisa nel giudizio contro la cartella, non era stata specificamente censurata; il ricorso investiva solo la motivazione di merito resa per completezza. Pertanto, essendo divenuta definitiva la ratio autonoma non impugnata, le censure non potevano comunque condurre all'annullamento. La Corte ha inoltre osservato che i motivi erano formulati in modo generico e non autosufficiente, perché si limitavano a evocare le norme asseritamente violate senza spiegare in che cosa consistesse l'errore del giudice di merito; il quarto motivo era altresì inidoneo a denunciare validamente il vizio motivazionale alla luce del testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. risultante dalla riforma del 2012. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la forma della relata di notifica; la Corte rileva che la censura è formulata in modo generico e senza specifica critica alla motivazione impugnata.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte reputa il motivo non autosufficiente e privo di concreta critica alla decisione.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per sostenere la necessità della raccomandata informativa dopo la notifica eseguita a mani del coniuge convivente; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio di violazione di legge; la Corte osserva che la semplice evocazione della norma non basta senza una puntuale illustrazione dell'errore commesso dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte reputa il motivo generico e non correttamente formulato alla luce della nuova configurazione del vizio.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per la nuova formulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata quale fonte della riforma del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerne il dispositivo, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non vengono censurate tutte le rationes autonome.
  • L'impugnazione per cassazione non può limitarsi a richiamare norme asseritamente violate: il motivo deve spiegare in modo specifico in che cosa consista l'errore di diritto o di motivazione attribuito al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere dedotto in modo conforme al testo vigente della norma, con indicazione chiara del fatto decisivo asseritamente omesso e della sua discussione tra le parti.
  • Se una questione è già stata decisa con efficacia definitiva in un giudizio precedente, l'ulteriore censura rivolta solo contro una diversa motivazione della sentenza successiva non è idonea a ottenere l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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