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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00469/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di una società di mediazione immobiliare di ottenere la provvigione per l’attività svolta in relazione alla compravendita di un immobile sito a Milano. La corte d’appello aveva condannato, da un lato, gli eredi del venditore originario e, dall’altro, l’acquirente promissaria al pagamento di importi distinti a titolo di provvigione. La ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il preliminare dell’11 settembre 2014 non era vincolante nei confronti di tutti i comproprietari perché sottoscritto dal solo comproprietario venditore, senza spendita del nome degli altri e senza valida rappresentanza, con conseguente insussistenza del presupposto della provvigione ex art. 1755 c.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2729 c.c. e omessa valutazione di documenti e presunzioni, censurando l’affermazione della corte territoriale secondo cui esisteva una procura scritta a vendere conferita dagli altri comproprietari; con il terzo ha denunciato nullità o annullabilità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, contestando che la corte d’appello avesse ritenuto comunque concluso un affare rilevante ai fini della provvigione anche nell’ipotesi di assenza di procura o di mancata spendita del nome dei comproprietari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza d’appello era sorretta da due rationes decidendi autonome: una principale, fondata sull’avvenuta conclusione di un preliminare efficace anche verso tutti i comproprietari, e una subordinata, secondo cui la provvigione sarebbe comunque dovuta anche nell’ipotesi di contratto concluso senza procura, di preliminare di cosa altrui o di vendita di bene in comunione stipulata da uno solo dei comproprietari. Poiché la ricorrente aveva censurato solo la prima ratio e non anche la seconda, il ricorso era inidoneo a scalfire la decisione. La Corte ha inoltre chiarito che la presenza di una ratio alternativa non integra contraddittorietà della motivazione ma due autonome ragioni di decisione, entrambe da impugnare a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1755, comma 1, c.c.

    La provvigione del mediatore matura quando l’affare è concluso; la Corte richiama il principio per cui l’operazione economica è sufficiente se idonea a generare un vincolo giuridico tra le parti, anche in ipotesi controverse sulla validità soggettiva del preliminare.

  • artt. 1387, 1388, 1392 c.c.

    Sono evocati dalla ricorrente per contestare la sussistenza di un valido potere rappresentativo del comproprietario che ha sottoscritto il preliminare anche per gli altri; la Corte non entra nel merito perché il motivo resta assorbito dalla presenza di una ratio decidendi autonoma non censurata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova circa l’esistenza della procura; la Corte non approfondisce la censura per ragioni processuali.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso a presunzioni sull’esistenza della procura; anche tale profilo non viene esaminato nel merito per l’infondatezza del terzo motivo.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indica il rito camerale applicato al giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato per individuare il testo processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 285 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a giustificare il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione della decisione.
  • La presenza di una motivazione subordinata o alternativa non integra di per sé contraddittorietà della sentenza: si tratta di autonome ragioni decisorie, non di meri obiter dicta.
  • Ai fini del diritto alla provvigione del mediatore ex art. 1755 c.c. rileva la conclusione dell’affare intesa come operazione economica idonea a costituire un vincolo giuridico tra le parti, con possibilità di tutela anche per il caso in cui sorgano rimedi risarcitori o pretese di adempimento connesse al negozio programmato.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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