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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25269/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società avverso un avviso di accertamento per l'anno 2003. Con l'atto impositivo l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRPEG e IVA, perché riferiti a fatture emesse da due società terze e concernenti, secondo l'Agenzia, operazioni oggettivamente inesistenti. Con un unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso dall'Ufficio la prova piena dell'inesistenza delle operazioni fatturate, mentre in tema di operazioni inesistenti l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, e il contribuente deve poi dimostrare la legittimità della detrazione e del costo. Il fallimento della società è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. La CTR, infatti, aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile, che per le fatture relative ai lavori di realizzazione di un capannone non era stata contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni descritte, mentre per le fatture relative a know-how e macchinari la contribuente aveva comunque dimostrato l'effettività dell'operazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il fallimento era rimasto intimato. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la difesa erariale tramite Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per la verifica della tempestività del ricorso nel termine lungo di impugnazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la proposta del relatore

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati come norme sulla detrazione IVA e sul regime di recupero a tassazione contestato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nelle operazioni fatturate contestate

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati con riferimento alla prova presuntiva e ai presupposti delle presunzioni semplici

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    richiamato per affermare che l'irregolarità formale della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità del contenuto

  • art. 226 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per i requisiti formali della fattura ai fini del controllo dell'imposta e della detrazione IVA

  • art. 219 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per l'assimilazione ai fini IVA dei documenti che modificano o richiamano specificamente la fattura iniziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • In tema di contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve indicare elementi probatori, anche indiziari, idonei a sorreggere la contestazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione o la fonte legittima del costo o della detrazione.
  • La mera regolarità formale della contabilità, la presenza della fattura o l'evidenza dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia contestato la fittizietà delle operazioni stesse.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che le prestazioni o le cessioni fatturate sono state effettivamente eseguite, la censura che pretenda una diversa valutazione delle prove non è scrutinabile in cassazione perché si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Nel sindacare un motivo di ricorso per violazione di legge, la Corte verifica che esso colga effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il ricorso si confronta solo apparentemente con la motivazione e mira a contestare l'apprezzamento fattuale, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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