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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06089/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992 richiesto da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva prima versato le imposte sospese e poi chiesto il rimborso delle somme eccedenti il 10% previsto dalla normativa agevolativa. La CTP aveva accolto la domanda, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo, in sostanza, non spettante il rimborso o comunque decaduta l'istanza. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denuncia la violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, come modificato, censurando l'idea di una distinzione tra profili "condonistici" e profili restitutori e la conseguente diversità di trattamento tra chi aveva già pagato e chi non aveva ancora pagato; con il secondo si denuncia la violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, sostenendo che la CTR abbia erroneamente dichiarato tardiva la domanda di rimborso, nonostante la norma di interpretazione autentica fissi il termine biennale decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del 2008.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi, rileva che la disciplina speciale sul sisma del 1990 consente sia il pagamento del solo 10% per chi non ha ancora versato sia il rimborso del 90% per chi ha già pagato, e afferma che l'art. 1, comma 665, L. 190/2014 è norma di interpretazione autentica che riconosce il diritto al rimborso a chi abbia presentato istanza entro due anni decorrenti dall'1 marzo 2008. Poiché l'istanza risulta presentata il 6 novembre 2008, essa è tempestiva. La sentenza della CTR viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    definizione automatica delle posizioni fiscali per gli anni 1990, 1991 e 1992 con pagamento del 10% del dovuto

    La norma consente, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, due modalità alternative: per chi non ha ancora pagato, il pagamento del solo 10% del dovuto; per chi ha già pagato, il rimborso del 90% di quanto versato, con natura di ius superveniens favorevole al contribuente.

  • art. 3-quater, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 conv. in L. 26 febbraio 2007, n. 17

    Viene richiamato come modifica della disciplina dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002.

  • art. 36-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31

    Viene richiamato come ulteriore modifica della disciplina agevolativa.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La Corte lo qualifica come norma di interpretazione autentica: riconosce il diritto al rimborso a chi abbia versato oltre il 10% e abbia presentato istanza entro due anni decorrenti dall'1 marzo 2008.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale base procedurale per la presentazione dell'istanza di rimborso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, dopo la cassazione, di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 378 c.p.c.

    Viene menzionato solo per il deposito della memoria.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per eventi calamitosi, la disciplina può operare sia in chiave preventiva per chi non ha ancora versato, sia in chiave restitutoria per chi abbia già pagato: in tal caso il contribuente può chiedere il rimborso della quota eccedente il beneficio riconosciuto.
  • Una norma successiva che chiarisca la portata di una precedente agevolazione può essere qualificata come interpretazione autentica e vincolare l'interprete anche rispetto ai rapporti pendenti, se il testo e la finalità normativa lo impongono.
  • Quando la legge riconosce un diritto al rimborso e fissa un termine decadenziale per l'istanza, la tempestività va verificata in base alla decorrenza stabilita dalla norma interpretativa autentica, non sulla base di letture difformi o anteriori non più compatibili.
  • Se la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari e l'errore del giudice di merito è solo di diritto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Nelle controversie sui rimborsi fiscali da sisma, la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta che ha effettivamente sostenuto il prelievo indebito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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