Cassazione Civile, Ordinanza n. 15257/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, emessi e notificati dalla concessionaria per conto di un Comune. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto un parziale accoglimento delle proprie doglianze in appello. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e norme processuali per avere la CTR ridotto il valore imponibile ai fini IMU applicando una riduzione del 65% prevista, secondo la ricorrente, in modo erroneo; con il secondo ha censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e art. 53 d.lgs. 546/1992, nonché per il deposito dell'atto in forma cartacea anziché telematica. Dopo l'ordinanza interlocutoria, la ricorrente ha depositato documentazione attestante che le parti avevano raggiunto una conciliazione/definizione della pretesa, con emissione di avvisi di rettifica in autotutela da parte dell'ente impositore e con pagamenti rateali già eseguiti. La Corte ha quindi verificato che, per effetto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati e della definizione della controversia, non residuava più materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. 546/1992 non è istituto praticabile in cassazione, ma ha comunque preso atto che, a seguito dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento originari e della successiva definizione tra le parti, era venuta meno ogni contestazione sul rapporto sostanziale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata perché non più attuale e inidonea a regolare il rapporto tra le parti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l'esito non è stato un rigetto o un'inammissibilità, ma una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e per nullità processuale/omessa pronuncia.
sono evocati dalla ricorrente per lamentare errore decisorio e omessa pronuncia della CTR.
richiamato quale parametro della specificità dei motivi di appello, la cui violazione era stata eccepita dalla ricorrente.
artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992
sono richiamati in relazione alla disciplina del processo tributario e ai requisiti dell'appello.
la Corte afferma che la conciliazione giudiziale è prevista solo per il primo e secondo grado e non è applicabile nella fase di cassazione.
è la norma posta a fondamento della cessazione della materia del contendere con effetto estintivo del giudizio tributario.
art. 16-bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
come richiamato nel testo, in combinato con il d.lgs. n. 119/2018
è invocato come disciplina del deposito telematico dell'atto di gravame, la cui violazione era stata eccepita.
citato nel primo motivo come parametro di violazione di norme tributarie sostanziali.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 504/1992
richiamati nel primo motivo in tema di disciplina dell'IMU/tributo locale e dei poteri di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
richiamato per la memoria difensiva depositata dalla controricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributario, la sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale per annullamento in autotutela degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- La conciliazione giudiziale prevista dal processo tributario è istituto proprio dei gradi di merito e non può essere perfezionata nella fase di legittimità; tuttavia, se il pregresso accordo tra le parti è seguito dall'eliminazione degli atti impositivi e dalla definizione del debito, il giudizio deve essere chiuso per cessazione della materia del contendere.
- Quando la sentenza impugnata perde ogni attualità perché il provvedimento amministrativo-tributario originario è stato ritirato o sostituito, la Corte può cassare senza rinvio la decisione, poiché manca un rapporto controverso residuo da regolare.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto o inammissibilità, ma con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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