Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che il ricorrente principale aveva aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e che era stata depositata domanda di definizione con prova del pagamento della prima rata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. La pronuncia non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale; quanto alle spese, ha disposto che restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, emesso a seguito di PVC e fondato, secondo quanto riportato, su omessa tenuta delle scritture contabili, omessa fatturazione di acconti versati a un fornitore, mancanza delle relative fatture e assenza di autofatturazione, con conseguente recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e disconoscimento della detrazione IVA. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario delegato e confermando l'inerenza solo di una parte dei costi, pari a euro 62.711,99, con annullamento dei restanti recuperi. In Cassazione la società ha proposto due motivi: il primo per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la delega di firma fosse invalida perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, del contenuto della delega e della qualifica dirigenziale, oltre che inidonea per importo; il secondo per nullità della sentenza per motivazione apparente sulla regolare sottoscrizione dell'accertamento. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva ritenuto inerenti i rimanenti recuperi senza adeguata spiegazione.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La questione prospettata riguardava la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato; la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata a fondamento del primo motivo del ricorso principale per dedurre la violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata a fondamento del secondo motivo del ricorso principale e del motivo del ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria di appello.
artt. 1, 2, 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione al vizio motivazionale della sentenza di appello.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura di mancanza di un percorso logico nella motivazione.
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge e del deposito della domanda con prova del pagamento della prima rata, ritenendo ciò causa di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e deposita domanda corredata del pagamento della prima rata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso principale e incidentale, anche se attinenti alla validità dell'atto impositivo o alla motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di estinzione del giudizio, le spese restano regolate secondo quanto indicato nel provvedimento, qui poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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