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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che il ricorrente principale aveva aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e che era stata depositata domanda di definizione con prova del pagamento della prima rata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. La pronuncia non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale; quanto alle spese, ha disposto che restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, emesso a seguito di PVC e fondato, secondo quanto riportato, su omessa tenuta delle scritture contabili, omessa fatturazione di acconti versati a un fornitore, mancanza delle relative fatture e assenza di autofatturazione, con conseguente recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e disconoscimento della detrazione IVA. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario delegato e confermando l'inerenza solo di una parte dei costi, pari a euro 62.711,99, con annullamento dei restanti recuperi. In Cassazione la società ha proposto due motivi: il primo per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la delega di firma fosse invalida perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, del contenuto della delega e della qualifica dirigenziale, oltre che inidonea per importo; il secondo per nullità della sentenza per motivazione apparente sulla regolare sottoscrizione dell'accertamento. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva ritenuto inerenti i rimanenti recuperi senza adeguata spiegazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e deposita domanda corredata del pagamento della prima rata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso principale e incidentale, anche se attinenti alla validità dell'atto impositivo o alla motivazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di estinzione del giudizio, le spese restano regolate secondo quanto indicato nel provvedimento, qui poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullità

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