Cassazione Civile, Ordinanza n. 22961/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società fornitrice di energia elettrica aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito di oltre 132 mila euro, riferito a forniture di energia nel periodo 30 marzo 2006 - 29 marzo 2011. Il credito veniva fondato sul riscontro di un allaccio abusivo alla rete elettrica presso immobili riconducibili alla società debitrice e sulla stima dei consumi presunti, calcolati in base ai consumi storici di un’utenza regolare e nei limiti della prescrizione. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancata prova del quantum; il tribunale, in sede di opposizione, aveva ammesso solo il costo del distacco e rigettato il resto, ritenendo non provato il momento della manomissione e non provati i consumi presunti per mancata produzione del contratto di fornitura, utile a stabilire decorrenza del rapporto e tariffe applicate. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione di varie disposizioni in tema di disciplina dell’energia e dell’art. 1560 c.c., sostenendo che il sistema normativo consentisse una ricostruzione presuntiva dei consumi in caso di manomissione degli strumenti di misura; (2) omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il tribunale avesse erroneamente valutato la documentazione e disatteso il supporto normativo del credito, con retrodatazione indebita del periodo di consumo a cinque anni prima dell’accesso nei locali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito, che aveva escluso la prova sia del dies a quo della manomissione sia della data di inizio della fornitura e delle tariffe applicate. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto l’omesso esame di documenti, questioni giuridiche e tesi difensive, censure non proponibili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove e del ragionamento decisorio del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per l’omesso esame di documenti, questioni giuridiche o tesi difensive.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del criterio presuntivo di calcolo dei consumi in materia elettrica.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del criterio presuntivo di calcolo dei consumi in materia elettrica.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del criterio presuntivo di calcolo dei consumi in materia elettrica.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa del criterio presuntivo di calcolo dei consumi in materia elettrica.
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina di conversione del d.l. n. 73/2007 nel contesto della ricostruzione del credito.
art. 3 l. n. 186/1968
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo alla determinazione dei consumi e della somministrazione.
art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. n. 54/1936
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della retrodatazione del periodo di consumo e del criterio di calcolo presuntivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la quantità della somministrazione possa essere determinata in base al normale fabbisogno dell’utente.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della prova presuntiva dei consumi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e discusso tra le parti; non possono essere veicolate con tale mezzo doglianze relative a documenti, argomentazioni difensive o questioni di diritto.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto di un credito sulla mancata prova della decorrenza del rapporto, del periodo di riferimento e dei parametri tariffari, la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tali rationes decidendi, senza limitarsi a invocare criteri presuntivi astratti.
- L’inammissibilità del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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