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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21340/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una biologa e un assessorato regionale siciliano, regolato formalmente da più contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza soluzione di continuità dal 3 maggio 2004 al 31 dicembre 2012. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali; con successivo ricorso ha domandato anche la conversione del rapporto in tempo indeterminato, l’indennità prevista dall’art. 32 della L. 183/2010 e il risarcimento del danno. Il tribunale ha respinto le domande; la corte d’appello, dopo aver assunto prove testimoniali, ha confermato il rigetto ritenendo non provata la subordinazione. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2375 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 165/2001 per asserita valutazione parziale del materiale probatorio e attribuzione di valore confessorio a documenti della pubblica amministrazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2375 c.c. per mancata considerazione di numerosi indici di subordinazione; (3) violazione dell’art. 246 c.p.c. per l’attendibilità di un testimone coinvolto in analogo contenzioso; (4) violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello aderito alle difese dell’amministrazione e non valorizzato la non contestazione delle mansioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di tardività e di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., ma ha dichiarato inammissibile il ricorso nel merito. Ha osservato che tutti i motivi miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e del materiale istruttorio, operazione preclusa in sede di legittimità salvo i casi estremi di anomalia motivazionale, non dedotti. Ha inoltre precisato che gli atti e i pareri interni della pubblica amministrazione non possono valere come confessione stragiudiziale perché la confessione deve riguardare fatti e provenire da soggetto capace di disporre del diritto. Quanto al testimone, ha chiarito che l’art. 246 c.p.c. attiene all’ammissibilità della prova e non alla sua valutazione, sicché la censura sulla scarsa attendibilità non integrava violazione di legge. Infine, ha ritenuto corretta la ripartizione dell’onere probatorio: la subordinazione costituiva fatto costitutivo della domanda e spettava quindi alla lavoratrice provarla, prova che la corte territoriale aveva reputato non raggiunta. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 5; comma 4

    Il vizio di motivazione e le violazioni di legge dedotte non possono essere trasformati in una richiesta di riesame del fatto; il limite al ricorso contro la sentenza d’appello di conferma non opera quando il giudice di secondo grado compia un autonomo accertamento in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura, ma la Corte afferma che le doglianze proposte miravano in realtà a una rivalutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 2094 c.c.

    Costituisce il parametro sostanziale per accertare la subordinazione del rapporto di lavoro, che però nel caso concreto non è stata ritenuta provata.

  • art. 246 c.p.c.

    La norma riguarda l’ammissibilità della testimonianza dei soggetti interessati e non la successiva valutazione di attendibilità della deposizione.

  • art. 2697 c.c.

    La subordinazione è fatto costitutivo del diritto azionato, quindi l’onere di provarla grava sulla lavoratrice che la allega.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione ha per oggetto fatti, non giudizi giuridici sui fatti stessi.

  • art. 2731 c.c.

    La confessione deve provenire da soggetto capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono; perciò non sono equiparabili a confessione gli atti della pubblica amministrazione e i pareri legali interni.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per il termine lungo di impugnazione, ritenuto nel caso concreto rispettato in ragione della proroga del termine cadente di sabato.

  • art. 155 c.p.c.

    Se la scadenza del termine cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello conforme non opera quando la corte di merito decida sulla base di un diverso accertamento di fatto rispetto al tribunale.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa una concreta violazione della regola di contestazione specifica.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa una violazione rilevante ai fini dedotti.

  • art. 32 L. 183/2010

    La domanda di indennità conseguente alla pretesa conversione del rapporto è stata respinta nei gradi di merito e non è stata esaminata nel merito in cassazione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 d.lgs. 165/2001

    È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all’utilizzo di collaborazioni presso la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione complessiva delle prove e dei fatti di causa sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, salvo le ipotesi estreme di anomalia motivazionale.
  • Gli atti provenienti da una pubblica amministrazione e i pareri legali interni non hanno valore confessorio se esprimono soltanto valutazioni o timori giuridici, perché la confessione deve avere a oggetto fatti e provenire da soggetto capace di disporre del diritto coinvolto.
  • La dedotta incapacità del testimone ex art. 246 c.p.c. riguarda l’ammissibilità della prova e non impedisce al giudice di merito di valutarne liberamente l’attendibilità rispetto alle altre risultanze istruttorie.
  • Quando la subordinazione del rapporto è posta a fondamento della domanda giudiziale, essa integra un fatto costitutivo che deve essere provato dalla parte che la allega; in mancanza di prova sufficiente, la domanda va respinta.
  • La non contestazione può incidere su specifiche circostanze di fatto, ma non sostituisce la prova del complessivo requisito giuridico della subordinazione quando questo sia oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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