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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00003/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale per violazione dell'art. 10, comma 18, del Codice della strada in relazione a un trasporto eccezionale effettuato con complesso veicolare composto da trattore stradale e semirimorchio. L'opposizione al verbale era stata respinta dal Giudice di pace e poi il Tribunale di Ivrea aveva rigettato l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., sostenendo che una delle società, proprietaria di uno dei mezzi e solidalmente responsabile, avrebbe dovuto essere ritenuta legittimata passiva perché interessata anche alla possibile sospensione della carta di circolazione; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 10, comma 18, Cod. strada, dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 45 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse escluso erroneamente l'esimente della buona fede, nonostante la dedotta diligenza nel predisporre il trasporto e l'assunto che la violazione fosse dipesa da un fatto imputabile all'ANAS.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689/1981, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione cui è addebitata la violazione, mentre la mera esposizione a un eventuale regresso o a una sanzione accessoria futura integra solo un interesse di fatto o eventuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, non vi era un vero errore sul fatto; inoltre il Tribunale aveva già motivatamente escluso forza maggiore, caso fortuito e buona fede, apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Nessuna condanna alle spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata; è stato però dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione, ma la Corte non ne accoglie la tesi: nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione legittimato è solo il destinatario del provvedimento sanzionatorio.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per sostenere la legittimazione della società proprietaria del mezzo; la Corte afferma invece che in questo tipo di giudizio la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione e dall'ingiunto non è consentita.

  • art. 10, comma 18, Cod. strada

    Norma sostanziale violata nel verbale di accertamento; la Corte non rivaluta il merito della contestazione, ma afferma che i ricorrenti erano consapevoli della necessità dell'autorizzazione per il trasporto eccezionale.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa"

    L'errore sul fatto esclude la responsabilità solo se non è colposo; nel caso concreto la Corte esclude che ricorressero i presupposti dell'errore sul fatto e richiama l'onere dell'opponente di provare gli elementi positivi della buona fede.

  • art. 45 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione a caso fortuito e forza maggiore; la Corte, pur con un evidente refuso nel testo, conferma l'esclusione di tali cause da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689/1981 la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto destinatario dell'ingiunzione cui è addebitata la violazione amministrativa; la possibile responsabilità solidale o un interesse economico indiretto non bastano a fondare la legittimazione processuale di soggetti diversi.
  • L'eventuale esposizione a conseguenze future o accessorie, non ancora attuali e solo eventuali, integra un interesse di fatto e non un interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'impugnazione dell'ingiunzione.
  • L'errore sul fatto ex art. 3 l. n. 689/1981 esclude la responsabilità amministrativa solo se non è determinato da colpa; non è configurabile quando lo stesso ricorrente ammette di essere consapevole del precetto violato.
  • In materia di sanzioni amministrative, la buona fede e l'assenza di responsabilità richiedono che l'autore abbia tenuto una condotta diligente, abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge e sia stato indotto in errore da elementi positivi idonei a far ritenere lecita la condotta.
  • L'accertamento della buona fede, del caso fortuito e della forza maggiore è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • L'onere di provare gli elementi positivi costitutivi della buona fede grava sull'opponente alla sanzione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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