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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00006/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 relativo alla durata irragionevole di un processo amministrativo. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo in favore del privato. Il Ministero proponeva opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 deducendo, da un lato, che il decreto fosse inefficace perché non notificato nel termine di trenta giorni e, dall'altro, che la notifica effettuata fosse nulla perché eseguita unitamente a un diverso ricorso per ottemperanza e non nell'ambito del procedimento Pinto. La Corte d'appello rigettava l'opposizione ritenendo non proponibile il rimedio per far valere l'inefficacia del decreto in caso di nullità della notificazione, richiamando in via analogica il regime del decreto ingiuntivo. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 89/2001 e sostenendo che, nel caso di notifica tardiva del decreto, la P.A. può proporre opposizione per ottenere la declaratoria di inefficacia, distinta dall'ipotesi di notificazione tempestiva ma irregolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la lettura dell'art. 5 L. n. 89/2001 secondo cui la tardiva notificazione del decreto di equa riparazione comporta l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda indennitaria. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto l'opposizione ministeriale e dichiarato l'inefficacia del decreto di riconoscimento dell'equo indennizzo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e controvertibilità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 89/2001

    La tardiva notificazione del decreto emesso in procedimento Pinto determina l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda; l'opposizione ex art. 5-ter è il rimedio per far valere tale inefficacia.

  • art. 3, comma 5, L. n. 89/2001

    Il decreto di equa riparazione è emesso dal presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato e la sua tempestiva notifica rileva ai fini dell'efficacia.

  • art. 3, comma 4, L. n. 89/2001

    La decorrenza del termine per la notifica del decreto può collegarsi alla comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso in ipotesi di mancato deposito tempestivo del decreto.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Consente l'opposizione avverso il decreto di equa riparazione anche per dedurre la tardiva notificazione e ottenere la declaratoria di inefficacia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge processuale quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il regime dell'opposizione tardiva nel procedimento monitorio, non pienamente estensibile al procedimento Pinto.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato per il parallelo con il procedimento ingiuntivo in tema di inefficacia del decreto.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel confronto con il sistema del procedimento monitorio sulla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo.

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    Usati come termine di raffronto per evidenziare che il sistema Pinto si discosta dal procedimento monitorio perché prevede anche l'improponibilità della domanda in caso di notifica tardiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89/2001, la notificazione del decreto oltre il termine previsto determina l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda indennitaria.
  • L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 è ammissibile per far valere la tardiva notificazione del decreto di equa riparazione, e il giudice dell'opposizione deve limitarsi a dichiararne l'inefficacia senza esaminare il merito della pretesa.
  • Il regime del procedimento Pinto non coincide con quello del procedimento monitorio: il richiamo al codice di procedura civile opera solo in quanto compatibile, poiché nella L. n. 89/2001 la tardiva notifica incide anche sulla proponibilità della domanda.
  • Quando i fatti siano pacifici e non siano necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito, cassando il provvedimento impugnato e pronunciando direttamente la declaratoria conseguente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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