Cassazione Civile, Ordinanza n. 00007/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva riconosciuto a una parte privata un indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il Ministero ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge Pinto, sostenendo che il decreto fosse divenuto inefficace perché notificato alla pubblica amministrazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 2, della stessa legge. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che tale rimedio non potesse essere usato per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto per tardiva notificazione, sul modello della disciplina del decreto ingiuntivo. In cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, e 5-ter L. n. 89/2001, sostenendo che l'opposizione fosse invece lo strumento corretto per far valere la tardività della notifica e l'inefficacia del decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89/2001, la tardiva notificazione del decreto che riconosce l'indennizzo comporta l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda indennitaria. Di conseguenza, l'opposizione ex art. 5-ter è ammissibile anche per far dichiarare tale inefficacia, ma il giudice deve limitarsi a prenderne atto senza esaminare il merito della pretesa. Poiché nel caso concreto la notifica era pacificamente avvenuta oltre il termine di trenta giorni, la Corte ha cassato il decreto impugnato, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione del Ministero e ha dichiarato inefficace il decreto di riconoscimento dell'equo indennizzo. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la peculiarità e la controvertibilità della questione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
La tardiva notificazione del decreto di riconoscimento dell'indennizzo oltre il termine di trenta giorni ne determina l'inefficacia e l'improponibilità della domanda indennitaria.
art. 5-ter L. n. 89/2001
L'opposizione è utilizzabile per far valere la tardiva notificazione e ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto.
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
Il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione deve essere notificato nei termini previsti dalla legge.
art. 3, comma 4, L. n. 89/2001
Richiamato per il termine di notifica in caso di deposito del decreto dopo il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata nel ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge processuale.
art. 650 c.p.c.
Richiamato in via comparativa dalla Corte d'appello, ma ritenuto non sovrapponibile alla disciplina della legge Pinto.
art. 644 c.p.c.
Richiamato in via comparativa dalla Corte d'appello nel parallelo con il decreto ingiuntivo.
art. 188 disp. att. c.p.c.
Richiamato in via comparativa dalla Corte d'appello nel parallelo con il decreto ingiuntivo.
artt. 633 ss. c.p.c.
Utilizzati come parametro comparativo: nel procedimento monitorio l'eventuale inefficacia del decreto non esclude l'esame del merito, a differenza della disciplina della legge Pinto.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 la notificazione del decreto entro il termine di trenta giorni è condizione la cui violazione determina l'inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda indennitaria.
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 può essere proposta anche per far dichiarare la tardiva notificazione del decreto di equa riparazione, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria di inefficacia senza svolgere un nuovo esame di merito.
- La disciplina della legge Pinto, pur richiamando in parte il procedimento monitorio, se ne distingue perché la tardiva notificazione produce anche l'improponibilità della domanda, con conseguente preclusione della riproposizione della pretesa.
- Nel sistema della legge Pinto il parallelismo con il decreto ingiuntivo è solo parziale: non è corretto trasporre automaticamente le regole degli artt. 633 ss. c.p.c. quando la legge speciale prevede effetti diversi.
- Quando la tardività della notificazione del decreto è pacifica e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e dichiarare direttamente l'inefficacia del decreto impugnato.
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