Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2023 del 02/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso due verbali di contravvenzione al codice della strada: uno per aver causato un incidente stradale allontanandosi senza fermarsi, l'altro per aver perso il controllo del veicolo cagionando un sinistro. L'opposizione era stata respinta in primo grado e il gravame era stato rigettato dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. per mancata motivazione sulla scelta di non procedere alla contestazione immediata; (2) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per non aver il verbale indicato il coinvolgimento di altre vetture e per aver appreso solo in causa del danno a un altro veicolo; (3) violazione dell'art. 189 c.d.s. per avere il Tribunale applicato la disciplina del secondo periodo del quinto comma invece di quella del primo periodo, assumendo il mancato coinvolgimento di altri veicoli. L'intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva già indicato plurime ragioni giustificative della contestazione differita e il ricorrente non le aveva specificamente confutate, anzi aveva egli stesso confermato almeno una delle ragioni addotte, ossia l'allontanamento dal luogo del sinistro. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi: dalle sentenze di merito risultava che in appello era stata contestata soltanto l'applicabilità dell'art. 189 c.d.s. assumendo che esso presupponga il coinvolgimento di almeno due veicoli, mentre le ulteriori questioni dedotte in cassazione non risultavano trattate nel giudizio di merito né erano state specificamente indicate come già dedotte. La Corte ha altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato, e non ha liquidato spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 200 c.d.s.
Richiamato come norma sulla contestazione immediata delle violazioni; la censura è stata però ritenuta inammissibile per mancata specifica confutazione delle ragioni poste a base della contestazione differita.
art. 201 c.d.s.
Richiamato in tema di contestazione differita e relativi presupposti; la Corte ha valorizzato le plurime ragioni indicate dai giudici di merito per giustificare la mancata contestazione immediata.
art. 3 L. 241/1990
Invocato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione del verbale; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non adeguatamente sviluppata nei gradi di merito.
art. 189 c.d.s.
quinto comma, primo periodo; quinto comma, secondo periodo
Richiamato per la disciplina della condotta del conducente coinvolto in un incidente stradale; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma perché censura nuova e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il rinvio al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle effettivamente trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove tali questioni siano state dedotte in precedenza, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata confutazione di anche una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione rende la censura inammissibile o comunque infondata.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di violazione di legge non può trasformarsi nella prospettazione tardiva di un diverso thema decidendum rispetto a quello devoluto al giudice di appello.
- Nei giudizi definiti con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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