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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, relativo a un giudizio civile presupposto durato dal 27.9.2000 al 15.1.2020. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto monitorio favorevole alla parte privata. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo la violazione dell'art. 5, comma 2, L. 89/2001: secondo la tesi del ricorrente, il termine di trenta giorni per notificare il decreto, a pena di inefficacia, decorreva dal deposito del provvedimento in cancelleria e non dalla sua comunicazione. Il Ministero argomentava che il dato letterale era chiaro e non consentiva interpretazioni diverse, che la differenza rispetto al procedimento monitorio ordinario era rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non vi erano ragioni per discostarsi dal testo della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento già espresso dalla propria giurisprudenza secondo cui, in materia di equa riparazione, il termine di trenta giorni per la notificazione del decreto decorre dalla comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente e non dal deposito. La decisione valorizza la lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 2, L. 89/2001, rilevando che la norma prevede anche la comunicazione del decreto e che, in caso di tardiva notifica, il provvedimento diventa inefficace e non è possibile riproporre la domanda; proprio per evitare un onere eccessivo e potenzialmente pregiudizievole per l'interessato, il dies a quo va ancorato alla comunicazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese. La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di procedimento esente e di soccombente amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, L. 89/2001

    termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento; inefficacia del decreto in caso di tardiva notificazione

    Il termine per notificare il decreto monitorio decorre dalla comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente, non dal deposito, in quanto la lettura sistematica e costituzionalmente orientata impone di evitare un onere processuale eccessivo a carico dell'interessato.

  • art. 5, comma 4, L. 89/2001

    comunicazione del decreto al Procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell'azione disciplinare

    La previsione della comunicazione ad autorità terze presuppone, in chiave interpretativa, che il decreto debba essere comunicato anche alla parte destinataria del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Non si dà luogo alla dichiarazione di ulteriore contributo unificato quando il procedimento è esente e la soccombente è un'amministrazione dello Stato.

  • L. 89/2001

    La disciplina dell'equa riparazione va interpretata in modo da non imporre alla parte un'attività defatigante o un onere eccedente la normale diligenza, specie quando il termine per la notificazione è breve e la tardività comporta inefficacia e preclusione della riproposizione.

  • Costituzione

    La Corte richiama il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata dei termini processuali di decadenza, privilegiando la decorrenza dalla comunicazione quando il termine è oggettivamente esiguo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina processuale prevede un termine molto breve a pena di decadenza o inefficacia, la decorrenza va interpretata, se possibile, in modo da farla coincidere con la comunicazione del provvedimento e non con il solo deposito, per evitare oneri sproporzionati per la parte.
  • La previsione di comunicazioni d'ufficio a soggetti istituzionali diversi dalle parti può costituire indice sistematico della necessità di comunicazione anche alla parte interessata.
  • Se la tardività della notificazione comporta l'inefficacia del decreto e preclude la riproposizione della domanda, l'interpretazione della norma deve essere particolarmente attenta alla tutela effettiva del diritto azionato.
  • In tema di equa riparazione ex L. 89/2001, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto monitorio decorre dalla comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente, non dal deposito in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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