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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00005/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un provvedimento di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 128, secondo comma, c.d.s. Nel giudizio di merito, dopo che l'amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, il Giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la parte pubblica alle spese. Il Tribunale, decidendo sull'appello della parte privata limitatamente al capo sulle spese, ha confermato la liquidazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 5 e 21 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse applicato uno scaglione tariffario inesistente per le cause di valore indeterminabile davanti al Giudice di pace; (2) violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 55/2014, lamentando l'erronea riduzione del 50% del compenso medio e una valutazione ex post della complessità della causa, con richiesta di applicazione dei valori medi di tariffa (indicati in euro 6.147).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, chiarendo che per le cause di competenza del Giudice di pace la tariffa vigente individuava tre scaglioni di valore e che, nel caso concreto, era correttamente stato applicato quello relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000. Ha inoltre osservato che la riduzione del compenso era giustificata dall'assenza di attività istruttoria, non essendo stata svolta alcuna istruzione nel giudizio definito con cessazione della materia del contendere per autotutela dell'amministrazione. Ha quindi confermato che la liquidazione di euro 1.000 non violava i minimi tariffari, risultando persino superiore all'importo ottenibile applicando le riduzioni massime consentite. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, in mancanza di difese della parte intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 128, secondo comma, c.d.s.

    è la base del provvedimento amministrativo di revoca della patente oggetto dell'opposizione

  • art. 5, D.M. n. 55 del 2014

    "Le cause di valore indeterminabile si considerano … di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"

    la Corte chiarisce che tale criterio non impedisce, per le cause davanti al Giudice di pace, l'applicazione degli scaglioni specifici previsti per tale ufficio quando il valore sia ricondotto al relativo scaglione tariffario

  • art. 21, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sullo scaglione di valore

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro generale per la determinazione del compenso professionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • art. 2, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato dalla ricorrente per contestare i criteri di liquidazione del compenso

  • art. 4, primo comma, D.M. n. 55 del 2014

    consente la riduzione dei compensi in relazione alle fasi non svolte o alla limitata attività prestata; la Corte ritiene legittima la riduzione del 70% della fase istruttoria per mancanza di istruttoria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito può fare applicazione degli scaglioni tariffari pertinenti all'ufficio giudiziario adito, senza che la sola allegazione di un valore indeterminabile imponga automaticamente il ricorso allo scaglione generale previsto per le cause di valore indeterminabile.
  • La riduzione dei compensi parametrati al tariffario è legittima quando sia coerente con le fasi effettivamente svolte e con l'assenza di attività istruttoria; il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione ex post della complessità della lite se la motivazione del giudice di merito è coerente e non illogica.
  • Per escludere la correttezza della liquidazione delle spese non basta lamentare in astratto la sottostima del compenso: occorre incidere specificamente sulle rationes decidendi poste a base della riduzione applicata, compresa l'eventuale insussistenza di attività istruttoria.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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