Cassazione Civile, Ordinanza n. 00002/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di un precedente giudizio per equa riparazione, comprensivo anche della fase di ottemperanza, protrattosi complessivamente per nove anni e sei mesi. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo di Euro 2.150,00 e liquidato le spese di lite in misura contenuta, applicando i minimi del D.M. n. 55/2014 e escludendo la fase istruttoria/trattazione. La parte beneficiaria ha proposto ricorso principale lamentando la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere il giudice di merito liquidato le spese sotto i minimi inderogabili e senza riconoscere la fase di istruzione/trattazione. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale deducendo, da un lato, la tardività della domanda Pinto ai sensi dell'art. 4 l. n. 89/2001, sostenendo che il termine semestrale dovesse decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa nella fase esecutiva ordinaria e non dalla successiva definizione del giudizio di ottemperanza; dall'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la parte del pregiudizio riferibile alla fase di ottemperanza, sostenendo che per tale fase il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero dell'economia e delle finanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale, ritenendo tempestiva la domanda Pinto perché il termine di decadenza ex art. 4 l. n. 89/2001 decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio satisfattivo esperito, quando l'ordinanza di assegnazione non sia seguita da effettivo pagamento e sia stata poi proposta ottemperanza. Ha invece accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, affermando che, per la parte di durata riferibile alla fase di ottemperanza e ai rimedi attivati per ottenerne l'adempimento, occorre evocare anche il Ministero dell'economia e delle finanze; essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione di errata individuazione del convenuto, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo incidentale, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, oltre a provvedere sulle spese di tutti i gradi. Il ricorso principale è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Norma evocata come parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato per censurare la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi prospettati dalla parte ricorrente principale.
Richiamato quale parametro sulla determinazione del compenso professionale e sui limiti alla liquidazione giudiziale delle spese.
Utilizzato come parametro tariffario per contestare la liquidazione delle spese di lite e la mancata considerazione della fase istruttoria/trattazione.
Richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 in relazione alla quantificazione dei compensi professionali.
Il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre, nel caso di esecuzione/ottemperanza non ancora satisfattiva, dalla definitività dell'ultimo rimedio esperito e non dalla sola ordinanza di assegnazione priva di effettivo soddisfacimento.
art. 6, par. 1, CEDU
L'esecuzione della decisione giudiziaria è parte integrante del "processo"; il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione definitiva restasse inoperante.
Norma invocata per contestare la legittimazione passiva del Ministero della giustizia in relazione alla fase di ottemperanza e per ricondurre tale fase al Ministero dell'economia e delle finanze.
art. 4, l. n. 260/1958
L'errore nell'identificazione del Ministero evocato in giudizio va eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; il giudice deve fissare un termine per la rinnovazione della notifica, rimettendo in termini la parte.
art. 5-quinquies, l. n. 89/2001
Conforta la ricostruzione per cui, in sede esecutiva, il creditore ha un rimedio tipizzato e limitato, ma ciò non esclude l'ulteriore rimedio dell'ottemperanza quando il credito non sia stato soddisfatto.
Letto come indice della possibilità di concorso tra esecuzione e ottemperanza, purché non vi sia duplicazione della pretesa creditoria.
Richiamato come esempio di ordinanza di assegnazione definitiva in sede esecutiva ordinaria.
Richiamato come ulteriore riferimento alla disciplina dell'assegnazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- Nel sistema della legge Pinto, la fase di cognizione che riconosce il diritto all'indennizzo e i successivi rimedi satisfattivi esperiti per ottenere il pagamento vanno valutati in modo unitario ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. n. 89/2001, quando la pretesa non sia stata ancora concretamente soddisfatta.
- L'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva non fa decorrere da sola il termine semestrale per chiedere l'equa riparazione se non sia seguita l'effettiva riscossione del dovuto e il creditore abbia poi legittimamente proposto il giudizio di ottemperanza.
- L'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 CEDU, è parte integrante del processo; l'interpretazione delle norme interne deve quindi assicurare un soddisfacimento effettivo del creditore e non fondarsi su una mera definitività formale del primo provvedimento satisfattivo.
- Quando il pregiudizio da irragionevole durata riguarda fasi di giudizi diversi o autonomi, anche se collegati, la legittimazione passiva va ripartita tra le amministrazioni competenti per ciascun segmento procedimentale, con possibile liquidazione separata del ritardo imputabile a ciascuna.
- L'errore nella individuazione del Ministero da convenire in giudizio, se tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato con indicazione del soggetto corretto, impone al giudice di disporre la rinnovazione della notifica; in difetto, la decisione è cassabile.
- La questione sulla corretta imputazione passiva del credito indennitario ha priorità logica rispetto alle doglianze sulla sola quantificazione delle spese di lite, che restano assorbite se viene cassato il decreto per difetto di corretta integrazione del contraddittorio.
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