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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16436/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso è stato articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio preliminare della procura speciale: nel giudizio rientrante nell'ambito dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data. Nel caso concreto, la procura recava la data e la firma del ricorrente, con autentica della firma, ma non una certificazione esplicita della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento; inoltre, la sola indicazione nell'intestazione del ricorso secondo cui la procura era stata sottoscritta successivamente alla comunicazione è stata ritenuta irrilevante.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 15177/2021 secondo cui, per i giudizi disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; tale requisito non può essere surrogato da indici desumibili dal contenuto complessivo dell'atto o dalla sola autenticazione della firma. Non viene provveduto sulle spese per l'irrituale costituzione del Ministero. Viene inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Per i procedimenti in materia di protezione internazionale assoggettati a tale norma, la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se reca una certificazione esplicita del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), conv. con modif. in L. 13 aprile 2017, n. 46

    La disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 è stata introdotta da questa disposizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sul rilascio della procura alle liti, rispetto alla quale l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale ulteriore.

  • art. 365 c.p.c.

    La certificazione della data richiesta dall'art. 35-bis non incide sui soli requisiti ordinari della procura speciale previsti dall'art. 365 c.p.c., ma costituisce un autonomo presupposto di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro rispetto al quale viene commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere una certificazione espressa del difensore circa la sua data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione della data non può essere desunta indirettamente dal contenuto complessivo della procura, dall'indicazione della data nell'atto o dalla sola autentica della firma: occorre un'asseverazione esplicita della posteriorità.
  • Il requisito speciale di data e relativa certificazione è autonomo rispetto ai requisiti ordinari della procura ex artt. 83 e 365 c.p.c., e la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta e presuppone la tempestiva costituzione mediante controricorso; un atto depositato solo per l'udienza orale è irrituale e non rileva ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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