Cassazione Civile, Ordinanza n. 12170/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una collaboratrice scolastica a tempo determinato volta a ottenere il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, con conseguente inquadramento nella terza fascia stipendiale con dieci anni di anzianità e pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto l'appello del Ministero e confermato la decisione favorevole alla lavoratrice. In cassazione il Ministero, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la normativa interna non sarebbe discriminatoria nei confronti del personale precario e che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disapplicato tale disciplina. La controricorrente ha resistito, ma il Collegio ha rilevato anche un problema di ritualità della notifica e del deposito del controricorso, per mancanza dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del Ministero, ritenendo infondato il motivo di diritto, in quanto la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine, di diretta applicazione, impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico assunto a termine ai fini della progressione stipendiale, con conseguente disapplicazione delle norme interne o contrattuali incompatibili che ancorino il trattamento economico iniziale al solo status di tempo determinato. La Corte richiama i propri precedenti, anche relativi al personale ATA e alla ricostruzione di carriera, per affermare che il servizio effettivo pre-ruolo deve essere integralmente considerato. Quanto alle spese, ha escluso la condanna del Ministero perché il controricorso non risultava ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, per mancanza dell'avviso di ricevimento, con conseguente inammissibilità del controricorso e assorbimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Infine, ha escluso l'applicazione del contributo unificato addizionale nei confronti dell'Amministrazione statale. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Norma di diretta applicazione che impone la parità di trattamento in materia di anzianità di servizio e progressione stipendiale tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, se svolgono attività comparabile.
artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Sono state ritenute incompatibili, nella parte applicata al personale scolastico a termine, con la clausola 4 dell'Accordo quadro, nella misura in cui limitano il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
La Corte rinvia alle motivazioni dei precedenti conformi senza ripeterle integralmente.
L'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna della notifica a mezzo posta, la data e l'identità del destinatario.
Non è applicabile alla notificazione inesistente per mancata produzione dell'avviso di ricevimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione.
La domanda di condanna aggravata è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del controricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Richiamata come base della notificazione in proprio eseguita dal difensore a mezzo posta.
Massime di principio
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, essendo direttamente applicabile, impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine l'anzianità maturata ai fini della progressione economica, quando svolga mansioni comparabili a quelle del personale di ruolo.
- Le disposizioni interne o contrattuali che, per il solo fatto della temporaneità del rapporto, escludano o comprimano il computo integrale del servizio pre-ruolo ai fini stipendiali devono essere disapplicate dal giudice nazionale se contrastano con il principio di non discriminazione del lavoratore a termine.
- In caso di notifica del controricorso eseguita a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina inesistenza della notificazione, non sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché l'avviso è l'unico documento idoneo a provare perfezionamento, data e destinatario della consegna.
- L'inammissibilità del controricorso per difetto di prova della rituale notificazione esclude la liquidazione delle spese in favore del controricorrente e può assorbire ulteriori richieste accessorie come la condanna per lite temeraria.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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