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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27613/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donante)

La controversia

La controversia nasce da una donazione di somma di denaro pari a 185.000 euro, effettuata il 4 settembre 2015, con cui i donatari si erano obbligati, quale onere apposto alla liberalità, a fornire per tutta la residua vita dei donanti vestiario, medicinali e assistenza. I donanti agivano per ottenere la risoluzione della donazione e la restituzione della somma, deducendo l'inadempimento dell'onere. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte d'appello confermava. In cassazione i donatari deducevano, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 20 c.p.c. per asserita incompetenza territoriale del giudice di Chieti, sostenendo che il foro competente fosse Teramo e che la competenza fosse stata eccepita; dall'altro la violazione degli artt. 1455 e 2725 c.c. e il vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto l'inadempimento senza adeguato accertamento, avesse erroneamente escluso prove testimoniali dirette a dimostrare un diverso luogo di adempimento o un successivo accordo modificativo, non avesse considerato la pretesa impossibilità di adempiere per condotta dei donanti e avesse trascurato l'assoluzione in sede penale per il diverso reato di circonvenzione di incapace.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che nelle controversie relative a diritti di obbligazione l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestiva, completa e riferita a tutti i fori concorrenti; nel caso concreto mancava una specifica contestazione del foro del luogo di adempimento dell'obbligazione, individuato nel contratto nel circondario di Chieti. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque infondate le doglianze: la corte d'appello aveva accertato, con motivazione sufficiente, che i donatari non avevano provato l'adempimento dell'onere; correttamente erano state escluse le prove testimoniali volte a dimostrare patti anteriori o modifiche successive contrari al contenuto scritto della donazione, soggetta a forma ad substantiam; non era decisiva l'assoluzione penale, perché il giudizio civile riguardava l'inadempimento dell'onere e non la validità genetica della donazione. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, ha applicato l'art. 96 c.p.c. con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    Per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il foro del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita; nel caso, la clausola contrattuale individuava tale luogo nel circondario di Chieti.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale va proposta in modo tempestivo, completo e specifico, a pena di decadenza, con riguardo a tutti i fori concorrenti.

  • artt. 18 e 20 c.p.c.

    In materia di competenza territoriale nelle obbligazioni operano fori concorrenti, tutti da contestare specificamente se si vuole eccepire l'incompetenza del giudice adito.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento rilevante; nel caso, la corte di merito ha accertato l'inadempimento dell'onere apposto alla donazione.

  • art. 2725 c.c.

    Non è consentito provare per testimoni patti contrari o modificativi di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, come la donazione.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura motivazionale è inammissibile quando la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente e la critica non investe un fatto decisivo non esaminato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la proposta del consigliere non determina incompatibilità per la successiva partecipazione al collegio decisore; se il ricorso è deciso in conformità alla proposta, opera il regime speciale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta nel rito accelerato legittima la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 69/2009

    Ha sostituito l'art. 38 c.p.c. mantenendo la regola sulla necessaria completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Ha introdotto il procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., richiamato dalla Corte per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore della proposta.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    La disciplina del nuovo art. 380-bis c.p.c. non attribuisce alla proposta di definizione valore decisorio definitivo.

  • L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione rigettata.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta a decadenza e deve essere proposta in modo completo, investendo tutti i fori concorrenti; se manca la contestazione del foro del luogo di adempimento, la competenza resta radicata sul giudice adito.
  • Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è contenuta in un atto scritto soggetto a forma solenne, non è consentito provare per testi patti anteriori o modificativi contrari al contenuto dell'atto, salvo il rispetto della forma richiesta dalla legge.
  • La censura di vizio motivazionale in cassazione non è ammissibile se la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente e coerente e la prova non ammessa non è specificamente allegata come decisiva ai fini dell'esito della lite.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, il debitore che invochi l'adempimento deve dimostrarlo; non è sufficiente allegare ostacoli alla prestazione se non risulta una concreta offerta della prestazione secondo le modalità pattuite.
  • L'assoluzione in sede penale per fatti diversi non incide automaticamente sul giudizio civile quando l'oggetto della domanda riguarda l'inadempimento di un onere contrattuale e non la validità genetica del contratto.
  • Nel procedimento accelerato di cassazione, la decisione conforme alla proposta del consigliere può integrare i presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo una logica di contrasto all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniCompetenzaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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