Sentenza del 14/06/2024 n. 16629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sei avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012: due notificati alla società per IRAP e IVA, concernenti maggiori ricavi dalla vendita di minifavole con gadget e una plusvalenza da cessione immobiliare non dichiarata; quattro notificati ai soci per redditi da partecipazione. Dopo l’accoglimento parziale dei ricorsi da parte della CTP di Lecco, la CTR Lombardia aveva accolto in parte l’appello dei contribuenti sui maggiori ricavi e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio sulla plusvalenza. In Cassazione AE ha contestato, con il primo motivo, la dichiarazione di tardività dell’appello incidentale, sostenendo che era sufficiente la data di spedizione postale; con il secondo, ha censurato l’illegittimità attribuita dalla CTR al metodo analitico-induttivo e l’inadeguatezza delle presunzioni utilizzate.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello incidentale dell’AE, spedito con raccomandata il 30 giugno 2017, era tempestivo rispetto al termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, avvenuta il 2 maggio 2017. La pronuncia di inammissibilità aveva impedito alla CTR di esaminare gli specifici rilievi dell’Ufficio, perciò la questione non era coperta da giudicato, anche se la CTR aveva comunque confermato la decisione di primo grado sul punto. Il secondo motivo è stato rigettato quanto alla scelta del metodo accertativo: questa è discrezionale e il giudice verifica i presupposti concreti dell’accertamento. È stato invece dichiarato inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle presunzioni, poiché la CTR ne aveva motivato in modo logico l’inidoneità a provare maggior reddito e maggiore IVA. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Artt. 54 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale.
L’appello incidentale tributario può essere proposto anche mediante spedizione postale; ai fini della tempestività rileva la spedizione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale.
Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non è dubbio che la sentenza impugnata sia erronea nella parte in cui si contesta l'utilizzazione del metodo accertativo da parte dell'Ufficio, trattandosi di scelta discrezionale che non può essere sindacata dal giudice di merito, il quale può verificare unicamente la sussistenza in concreto dei presupposti sui quali l'accertamento si fonda.
La scelta dell’accertamento analitico-induttivo è discrezionale per l’Amministrazione e non è sindacabile in sé dal giudice; il giudice deve verificare se sussistono concretamente i presupposti dell’accertamento.
Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ne consegue la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo condotto dall'Ufficio e fondato su presunzioni, la cui serietà, precisione e concordanza può essere (questa sì) oggetto di valutazione da parte del giudice di merito.
Anche per l’imposizione IVA l’accertamento può fondarsi su presunzioni; spetta al giudice valutarne la gravità, precisione e concordanza.
Artt. 2727 e seguenti del codice civile
Solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.
Il giudice valuta prima gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione; se li ritiene gravi, precisi e concordanti, passa a esaminare la prova contraria, il cui onere grava sul contribuente.
Art. 2697, secondo comma, del codice civile
Solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.
Una volta riconosciuta la sufficienza delle presunzioni dell’Ufficio, è il contribuente a dover fornire la prova contraria.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Detta disposizione va, infatti, interpretata nel senso per il quale le cd. presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito.
Le presunzioni non stabilite direttamente dalla legge devono essere sufficienti e circostanziate e sottoposte a valutazione del giudice; la Corte precisa che tale disposizione non era applicabile al caso, ma la richiama come criterio interpretativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello incidentale può essere spedito per raccomandata: se la spedizione avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, non può essere dichiarato tardivo per il solo fatto che il deposito materiale sia successivo.
- Quando un giudice d’appello dichiara inammissibile un’impugnazione, la Cassazione può cassare con rinvio anche se il giudice ha comunque trattato la questione: l’inammissibilità può avergli impedito di esaminare le specifiche ragioni dell’impugnazione.
- La scelta dell’Amministrazione di utilizzare il metodo analitico-induttivo è discrezionale; il giudice non sindaca la scelta in astratto, ma verifica la sussistenza dei presupposti concreti e la tenuta degli elementi probatori.
- L’accertamento tributario può basarsi su presunzioni semplici, senza prova certa, purché gli elementi siano valutati nel loro insieme e risultino gravi, precisi e concordanti. Solo dopo tale valutazione assume rilievo la prova contraria del contribuente.
- La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella motivata e logicamente coerente del giudice di merito; una censura che, pur formulata come violazione di legge, mira soltanto a rivalutare le presunzioni può essere dichiarata inammissibile.
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