Sentenza del 14/06/2024 n. 407 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Ammessa l'impugnazione dell'atto successivo in mancanza di valida notifica dell'atto presupposto - Sussiste - Necessario rispetto della sequenza predeterminata dal legislatore per l'accertamento esecutivo ex art 29 D.L. 78/2010 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di presa in carico opponendosi alla pretesa tributaria sostenendo che l'atto presupposto (avviso di accertamento) non era stato validamente notificato. Denuncia errori di giudizio sulla declaratoria di inammissibilità ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, l'irregolarità/invalidità delle notifiche postali (mancata produzione della CAD/AR della seconda raccomandata), l'illegittimità della notifica effettuata nel periodo di sospensione Covid, e l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia impositrice non chiamata in causa dal concessionario, con conseguente inutilizzabilità della documentazione da essa prodotta.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello del contribuente, riformando la declaratoria di inammissibilità del primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di presa in carico sia impugnabile quando costituisca il primo atto conoscitivo della pretesa tributaria e che, in mancanza di valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il contribuente possa far valere il vizio anche impugnando l'atto successivo. La Corte ha richiamato il necessario rispetto della sequenza prevista dall'art. 29 D.L. 78/2010 e il rigoroso onere probatorio circa la ritualità della notifica postale (produzione della CAD/avviso di ricevimento). Ha, inoltre, condiviso le censure circa la carenza probatoria e l'irritualità della notifica (anche per effetto della sospensione Covid) e la posizione critica sull'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente impositore non tempestivamente chiamato. Per questi motivi ha condannato l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 19
comma 3 richiamato in motivazione
L'art.19 comma 3 consente al contribuente, ove venga a conoscenza della pretesa tributaria solo con un atto consequenziale, di impugnare quest'ultimo facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto; l'avviso di presa in carico può essere impugnato se è il primo atto che mette a conoscenza del debito.
D.Lgs. 546/1992, art. 23
richiamato in motivazione
Regola le controdeduzioni della parte resistente e il termine per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio; da ciò deriva l'onere per il resistente di proporre eccezioni entro i termini e la possibile inutilizzabilità di documenti prodotti tardivamente.
D.L. 78/2010, art. 29
richiamato in motivazione
Disciplina l'accertamento esecutivo: la presa in carico da parte dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo; la violazione della sequenza prevista rende contestabile l'azione esecutiva.
Legge 20/11/1982 n. 890, art. 8 e art. 14
art.8 e art.14 richiamati nella ricostruzione della procedura notificatoria
Nel procedimento di notifica postale, in caso di mancata consegna la produzione dell'avviso di ricevimento/CAD della seconda raccomandata costituisce prova essenziale del deposito e della conoscibilità dell'atto; l'uso della notifica diretta da parte dell'Amministrazione non esclude l'onere di dimostrare i passaggi postali che trasformano la notifica provvisoria in definitiva.
D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 60
richiamato in motivazione
Norme che regolano modalità di notifica degli atti tributari via posta, richiamate per sostenere la correttezza della procedura notificatoria quando adeguatamente documentata.
D.Lgs. 112/1999, art. 39
richiamato in motivazione
Stabilisce l'onere dell'agente della riscossione, in presenza di contestazioni sul merito della pretesa, di chiamare in causa l'ente impositore per evitare responsabilità; la mancata chiamata può avere conseguenze processuali.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 5791/2008 e n. 10012/2021 (e Ordinanza Cass. 28561/2021)
richiamate nella motivazione
Principio consolidato che la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia gli atti successivi e che il contribuente può impugnare l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica; inoltre, conferma la necessità della produzione della CAD/AR come prova della notifica postale.
Cass. ord. 10131/2020 (richiamata)
citata nella difesa dell'Amministrazione
Tribunale di legittimità su taluni aspetti relativi alla notifica diretta via uffici postali; la Corte d'appello tuttavia interpreta in senso più rigoroso la giurisprudenza recente richiedendo la prova della CAD/AR per perfezionare la notifica in caso di mancato recapito.
Massime di principio
- L'avviso di presa in carico è impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria: il contribuente può contestare, con l'impugnazione dell'atto successivo, la mancata o irrutualità della notifica dell'atto presupposto ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 546/1992.
- Se l'atto presupposto non è stato validamente notificato, gli atti successivi sono affetti da vizio derivato: il contribuente ha la libera scelta (art.19, comma 3) di impugnare solo l'atto consequenziale o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
- La prova della ritualità della notifica postale, in caso di mancata consegna, richiede la produzione giudiziale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata: la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- L'agente della riscossione deve rispettare la sequenza prevista dall'art.29 D.L. 78/2010: la presa in carico non può sostituire la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo; inosservanza della sequenza rende contestabile l'azione esecutiva.
- La sospensione normativa delle attività (es. per emergenza Covid) può rendere invalide/irrutuali notifiche effettuate nel periodo di sospensione: occorre verificare la data di notifica rispetto alle norme di sospensione operative.
- Se il concessionario non chiama tempestivamente in causa l'ente impositore (termine decadenziale o esigenza procedurale), la costituzione volontaria dell'ente impositore può essere ritenuta inammissibile e la documentazione prodotta tardivamente o senza formale chiamata può risultare inutilizzabile.
- L'onere della prova grava sull'Ente che agisce per la riscossione: spetta al concessionario dimostrare la legittimità del credito e la ritualità delle notifiche (art. 2697 c.c. applicato per onere probatorio).
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