Sentenza del 14/06/2024 n. 16655 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione, avvenuta il 3 febbraio 2009 a Iolio Spa, del ramo aziendale dedicato alla gestione delle scommesse ippiche e sportive. Il valore dichiarato era di 165.000 euro; l’Ufficio lo aveva rideterminato in 447.161 euro, valorizzando l’avviamento con il criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta e moltiplicata per tre. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva confermato l’annullamento dell’avviso, ritenendo il metodo astratto e inadeguato rispetto alla specificità dell’attività, ai costi, al calo dei ricavi e alla scadenza della concessione il 30 giugno 2012. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) difetto di motivazione della sentenza quanto alla motivazione dell’avviso; 2) violazione del criterio legale di stima dell’avviamento e dell’onere probatorio; 3) omessa considerazione di una diversa pronuncia regionale relativa alla società coobbligata, che aveva rideterminato l’avviamento in 300.000 euro; 4) mancata rideterminazione del valore da parte del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti il terzo e il quarto. Ha chiarito che la sentenza regionale aveva fondato l’annullamento non su un effettivo difetto di motivazione dell’avviso, ma sull’erronea valutazione del criterio di calcolo: il metodo previsto dall’art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 è utilizzabile anche dopo l’abrogazione della disposizione, poiché non è stato introdotto un metodo alternativo, e costituisce un parametro presuntivo/minimale a favore dell’Amministrazione. Spetta al contribuente contestarlo con allegazioni puntuali e provare che il valore effettivo è inferiore; non basta opporsi in astratto al metodo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché accerti nuovamente il valore dell’avviamento sulla base dei principi enunciati e delle risultanze processuali, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi definitivamente confermato né l’importo di 447.161 euro né quello di 300.000 euro.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
La Corte afferma che «l'applicazione del cd. metodo matematico di cui all' art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 integra una prova presuntiva e/o indiziaria, che rovescia sul contribuente l'onere di provare che il valore effettivo è inferiore ai parametri minimi stabiliti dal legislatore».
Il criterio di stima basato sulla redditività e sui ricavi dei tre periodi d’imposta anteriori è ancora utilizzabile e costituisce un parametro presuntivo minimo. Una volta applicato dall’Ufficio, il contribuente deve fornire prova specifica di un valore inferiore; la mera critica astratta al metodo non è sufficiente.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, codice di procedura civile
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché «non coglie tuttavia l'effettiva ratio decisoria della sentenza impugnata» e accoglie il secondo, cassando la decisione e rinviando al giudice d’appello.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata: non è sufficiente contestare una motivazione della sentenza che non ne costituisce la reale ratio. La violazione di legge sul criterio di stima, invece, è stata esaminata e accolta.
Art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte dichiara il quarto motivo «assorbito» e rinvia al giudice d’appello «per un rinnovato accertamento di fatto sul valore da attribuire all'avviamento» e perché provveda a determinarlo.
La determinazione del valore dell’avviamento è un accertamento di merito che, in questo caso, deve essere svolto dal giudice di rinvio; la censura sulla mancata rideterminazione da parte del giudice regionale non viene decisa autonomamente, perché assorbita dall’accoglimento del motivo relativo al criterio di stima.
Massime di principio
- Quando l’Ufficio stima l’avviamento applicando il criterio dell’art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996, il metodo non può essere respinto solo perché matematico o fondato su percentuali: la sua idoneità va valutata secondo la funzione presuntiva riconosciutagli dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Il contribuente che ritiene sovrastimato l’avviamento deve contestare in modo puntuale i dati e i passaggi del calcolo e dimostrare, con elementi economici specifici dell’azienda, perché il valore effettivo è inferiore. Il semplice richiamo a circostanze aziendali o alla non condivisibilità astratta del metodo non basta.
- La motivazione dell’avviso e la correttezza sostanziale della valutazione sono questioni distinte: un atto può essere sufficientemente motivato perché espone criterio e dati utilizzati, pur restando contestabile nel merito il valore risultante.
- Il calo dei ricavi, i costi e le prospettive future possono rilevare nella valutazione concreta, ma non rendono di per sé inapplicabile il criterio legale: il giudice di merito deve esaminare le prove e determinare il valore effettivo secondo i principi indicati dalla Cassazione.
- Se la Cassazione accoglie una censura che impone un nuovo accertamento fattuale, la quantificazione definitiva può essere demandata al giudice di rinvio; la cassazione della sentenza non equivale automaticamente alla conferma dell’importo richiesto dall’Amministrazione.
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