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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31956/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti degli eredi di una contribuente deceduta, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno 2005, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. I contribuenti avevano impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il giudice regionale avesse disatteso la presunzione legale posta a carico del contribuente in materia di movimentazioni bancarie. La Corte rileva però che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dal merito sulla documentazione prodotta dagli eredi per dimostrare che le somme versate sul conto corrente della de cuius erano integralmente riconducibili ai versamenti dei condomini da lei amministrati.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile il motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, tendeva a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa la prova fornita dai contribuenti per superare la presunzione bancaria. Confermata quindi la decisione di merito favorevole ai contribuenti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento fiscale fondato su movimentazioni bancarie, i versamenti sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo possono essere imputati a compensi salvo prova contraria specifica e analitica fornita dal contribuente.
  • Il contribuente che voglia superare la presunzione legale bancaria deve offrire prova concreta dell'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili; non sono sufficienti deduzioni generiche, presunzioni o richiami equitativi.
  • Quando il giudizio di merito ha già valutato la documentazione prodotta e ha tratto da essa un accertamento in fatto sulla prova liberatoria, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio sotto le mentite spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente riferita a errori di diritto, persegua in sostanza la rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • Per le amministrazioni dello Stato esonerate dal contributo unificato non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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