Cassazione Civile, Ordinanza n. 31956/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti degli eredi di una contribuente deceduta, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno 2005, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. I contribuenti avevano impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il giudice regionale avesse disatteso la presunzione legale posta a carico del contribuente in materia di movimentazioni bancarie. La Corte rileva però che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dal merito sulla documentazione prodotta dagli eredi per dimostrare che le somme versate sul conto corrente della de cuius erano integralmente riconducibili ai versamenti dei condomini da lei amministrati.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile il motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, tendeva a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa la prova fornita dai contribuenti per superare la presunzione bancaria. Confermata quindi la decisione di merito favorevole ai contribuenti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato esonerata dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie resta operante per i versamenti sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo; grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.
art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina sulle indagini finanziarie è richiamata in parallelo a quella delle imposte sui redditi per sostenere la presunzione fiscale sulle operazioni bancarie.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi della norma sul procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto dall'amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di accertamento fiscale fondato su movimentazioni bancarie, i versamenti sul conto corrente del professionista o lavoratore autonomo possono essere imputati a compensi salvo prova contraria specifica e analitica fornita dal contribuente.
- Il contribuente che voglia superare la presunzione legale bancaria deve offrire prova concreta dell'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili; non sono sufficienti deduzioni generiche, presunzioni o richiami equitativi.
- Quando il giudizio di merito ha già valutato la documentazione prodotta e ha tratto da essa un accertamento in fatto sulla prova liberatoria, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio sotto le mentite spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente riferita a errori di diritto, persegua in sostanza la rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- Per le amministrazioni dello Stato esonerate dal contributo unificato non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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