Cassazione Civile, Sentenza n. 6931/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione alla cartella di pagamento e all'iscrizione ipotecaria relativa a presunta omissione contributiva. Questione principale: decorrenza e durata della prescrizione (contestazione se applicabile il termine quinquennale o il decennale e se il dies a quo sia la notifica della cartella/ruolo), nonché profili processuali relativi alla qualificazione dell'azione (opposizione ex art.24 d.lgs.46/1999 vs opposizione all'esecuzione art.615 c.p.c.) e alla validità della procura e del patrocinio in Cassazione da parte dellAgenzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per carenza del jus postulandi e per invalidità della procura conferita a un avvocato del libero foro in assenza delle condizioni previste dal Protocollo e della delibera prevista dall'art.43 co.4 r.d. 1611/1933. La Corte non ha pertanto deciso nel merito sulle questioni di prescrizione sollevate; ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'opposizione alla cartella di pagamento con termine decadenziale di 40 giorni; la questione era rilevante per la proponibilità dell'azione, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione alla possibile qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione; la Corte di merito aveva ritenuto diversa la qualificazione ma la Cassazione non ha affrontato la questione sostanziale.
Norma sulla prescrizione: il ricorrente sosteneva l'applicabilità del termine ordinario decennale; la Cassazione non ha deciso sulla durata applicabile perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Richiamati dal ricorrente nella disamina sistematica delle norme sui ruoli e sulle cartelle; la Corte non si è pronunciata sul merito interpretativo invocato.
DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77, 86
Norme del procedimento di riscossione richiamate dal ricorrente per sostenere effetti novativi della cartella; non valutate dalla Corte per via dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della tesi sulla durata della prescrizione; la questione non è stata decisa.
Sez. Un. n. 23397/2016
Precedente di legittimità invocato dalla Corte d'appello (e discusso dal ricorrente) in ordine alla durata della prescrizione; la Suprema Corte, però, non ha statuito sulla questione sostanziale nel provvedimento impugnato.
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
Protocollo che prevede il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Corte di Cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato salvo casi di conflitto o delibera motivata. La Corte ha ritenuto essenziale il rispetto di tali presupposti per la validità della procura conferita a un avvocato del libero foro.
art. 43 co.4 r.d. 1611/1933
Prevede la necessità di una delibera dell'Agenzia per l'affidamento del patrocinio a difensori esterni; la sua mancata osservanza ha determinato, secondo la Corte, l'invalidità della procura e l'inammissibilità del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, gli enti pubblici incaricati della riscossione devono verificare che il patrocinio sia conferito conformemente al Protocollo e alle norme (es. delibera ai sensi dell'art.43 r.d.1611/1933): la mancata legittimazione dell'avvocato comporta l'inammissibilità del ricorso anche senza entrare nel merito.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la carenza del jus postulandi e l'invalidità della procura; pertanto le questioni sostanziali (ad esempio sulla prescrizione) possono rimanere irrisolte se il vizio processuale impedisce l'esame del merito.
- Nel caso di cartelle di pagamento e iscrizioni ipotecarie, il contribuente deve valutare la proposizione tempestiva dell'opposizione ai sensi dell'art.24 d.lgs.46/1999 (termine decadenziale dei 40 giorni) se intende contestare la notifica; l'assenza di opposizione nei termini può precludere alcune azioni, salvo valutazioni sulla correttezza della notifica stessa.
- Sulle questioni di durata e decorrenza della prescrizione (quinquennale vs decennale, effetto novativo della formazione del ruolo/cartella, interruzione da iscrizione ipotecaria) la giurisprudenza presenta principi complessi e talvolta contrastanti: in assenza di decisione di merito della Cassazione, in casi analoghi è opportuno sollevare in modo chiaro e documentato il profilo normativo e probatorio e, se necessario, chiedere pronuncia di legittimità con procura e rappresentanza regolari.
- Se la parte resistente ha ottenuto in grado di merito la declaratoria di prescrizione, il ricorrente deve curare non solo i profili di diritto sostanziale ma anche e soprattutto la validità formale del proprio patrocinio prima di impugnare per evitare l'inammissibilità del gravame.
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