Cassazione Civile, Sentenza n. 6911/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 2 giorni) irrogata per il rifiuto del lavoratore di ottemperare agli ordini dei superiori: far risalire i passeggeri e proseguire la corsa e, in seconda battuta, lasciare il mezzo per permettere a un addetto (Bettinelli) di sostituirlo alla guida. Il ricorrente deduceva che l'ordine datoriale fosse contra legem perché richiedeva la guida su un tratto autostradale di circa 20 km con numerosi passeggeri in piedi (richiamando la presunta illegittimità della direttiva n.44/17 e dell'ordine di servizio n.6/17), e censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme civili e processuali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente valorizzato, come ragione decisiva e non riesaminabile in questa sede, la condotta del lavoratore consistente nella mancata collaborazione e nel rifiuto di obbedire all'ordine dei superiori di lasciare il mezzo per consentire la sostituzione alla guida. La valutazione di merito sull'idoneità disciplinare di tale condotta non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (e dato atto dell'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Invocato come motivo di ricorso per i vizi di motivazione e di diritto; la Corte non ha accolto il ricorso basato su tale motivo ritenendo che la questione decisiva fosse apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione
artt. 1322, 1324, 1374, 1419, 2086, 2104 c.c., art.112 c.p.c., art.1460 c.c.
Tali norme sono state richiamate dal ricorrente nella censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione vincolante da parte della Corte di Cassazione, che ha invece ritenuto prevalente la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito
Codice della Strada
La Corte territoriale ha valutato la compatibilità degli ordini con il Codice della Strada ma ha ritenuto comunque che la sanzione disciplinare fosse giustificata per il rifiuto di obbedire; la Corte di Cassazione ha considerato questo un motivo rafforzativo ma non decisivo ai fini del ricorso
Direttiva n.44/17 e ordine di servizio n.6/17 (Agenzia/Movibus)
La Corte d'Appello ha ritenuto che l'ordine aziendale recepisse la direttiva dell'ente competente (legge regionale n.6/2012) e che la Prefettura avesse ritenuto legittima la direttiva; ciò ha corroborato la non palese illegittimità dell'ordine
legge regionale n.6 del 2012
Riferimento normativo locale in base al quale l'ente competente ha emanato la direttiva poi recepita dall'ordine di servizio; utilizzato per sostenere la legittimità delle disposizioni aziendali
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, co.1 quater
Richiamato in relazione all'eventuale contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma
Cass. SS.UU. n.4315 del 2020
Giurisprudenza menzionata in relazione ai presupposti processuali per l'applicazione dell'art.13 DPR 115/2002; citata per conformità di principio
Massime di principio
- Il rifiuto del lavoratore di obbedire a un ordine del datore (o dei superiori gerarchici) può integrare una violazione disciplinare anche se il lavoratore contesta la legittimità dell'ordine: perché l'illegittimità deve essere «palese» per giustificare l'inottemperanza.
- Se l'ordine datoriale si basa su una direttiva di un ente competente o è stato ritenuto legittimo da organi amministrativi (es. Prefettura), questo rafforza la posizione del datore e rende più difficile per il lavoratore sostenere la palese illegalità.
- La presenza di personale alternativo qualificato per eseguire l'ordine (es. controllori abilitati alla guida) riduce la gravità dell'obiezione del lavoratore e giustifica maggiormente l'aspettativa di collaborazione.
- Le valutazioni sull'idoneità disciplinare della condotta del lavoratore (merito probatorio e adeguatezza della sanzione) sono in massima parte valutazioni di fatto/merito del giudice di merito e non sono facilmente sindacabili in sede di legittimità.
- In situazioni simili il lavoratore che ritenga l'ordine illegittimo dovrebbe: (a) segnalare immediatamente e per iscritto le ragioni del diniego; (b) chiedere l'intervento di rappresentanze sindacali e degli organi competenti; (c) documentare ogni elemento di rischio/illeicità; (d) valutare ricorso giudiziale dopo aver subito la sanzione, avendo presente l'onere di dimostrare la palese illegittimità dell'ordine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6897/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6902/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6906/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6908/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6913/2023 del 08/03/2023
- Sentenza lavoro · 8 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6931/2023 del 08/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →