Cassazione Civile, Sentenza n. 6897/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della validità di n.31 cartelle di pagamento e di un'iscrizione ipotecaria; dedotte nullità/irregolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (metodo di notifica e mancanza della relata), vizi formali e di contenuto delle cartelle (omessa indicazione della natura dei crediti, termini e rimedi di impugnazione, sede e data di esecutività), contestazione dell'efficacia interruttiva della prescrizione, violazione dei termini di decadenza (art. 24 e 25 D.Lgs. n.46/1999), richiesta di risarcimento danni e condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per molteplici ragioni: carenza di specificità e genericità dei motivi rispetto al numero, date e provenienza degli atti impugnati; introduzione in Cassazione di questioni nuove non affrontate in sede di merito; mancata indicazione, nella ipotesi di 'doppia conforme', delle ragioni fattuali diverse poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; le doglianze di violazione di legge sono state ritenute disattese dalle motivazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è respinto per inammissibilità; il ricorrente è condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (quantificate) e all'ulteriore versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, co.1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Norme invocate per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte le ha applicate per valutare l'ammissibilità e la specificità delle censure, dichiarando i motivi inammissibili per genericità e per introdurre questioni nuove.
art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.
Regola sulla 'doppia conforme': in presenza di due decisioni conformi di merito il ricorrente deve indicare in cassazione fatti diversi posti a base delle decisioni; qui la mancata indicazione ha contribuito all'inammissibilità.
artt. 366 n.4 e 369 n.6 cod. proc. civ.
Principi di specificità e di allegazione richiesti nel ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere tutti gli elementi utili per valutare le censure senza rinvio ad atti esterni; la carenza di tali elementi ha reso le doglianze generiche e inammissibili.
art. 617 cod. proc. civ.
Previsione del termine (20 giorni) per l'opposizione ai vizi formali della cartella; la Corte d'appello ha ritenuto che vizi formali contestabili dovevano essere proposti tempestivamente e che la mancata impugnazione ha comportato preclusione.
art. 24 D.Lgs. n.46/1999
Termine (40 giorni) per l'opposizione sul merito della pretesa contributiva; la Corte territoriale ha applicato quello schema temporale e ha ritenuto preclusi i rilievi tardivi.
Legge n. 27/07/2000, n.212 (Statuto del Contribuente), artt. 6 e 7
Richieste di indicazione di natura dei crediti e dei rimedi di impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze o generiche o comunque non tali da inficiare le determinazioni di merito già motivate.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 26 e 49
Norme sul procedimento di riscossione e sui soggetti incaricati della notificazione del preavviso ipotecario; il ricorrente deduceva irregolarità nella modalità di notifica, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non provata e ha richiamato la necessità di specificare gli atti e i mezzi di notifica impugnati.
D.P.R. n.602/1973, art. 77
Invocato per sostenere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti extratributari; la questione non è stata ritenuta adeguatamente documentata né prospettata in sede di merito, risultando quindi inammissibile in cassazione.
art. 96 cod. proc. civ.
Richiesta di condanna per responsabilità aggravata; la Corte territoriale aveva rigettato la domanda e la Corte di Cassazione ha ritenuto la contestazione non fondata e comunque generica.
art. 25 D.Lgs. n.46/1999
Norma sui termini di decadenza dell'azione relativa alle cartelle di pagamento; la relativa doglianza è stata considerata insufficiente e correlata ad altre censure generiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012)
Richiesta che attesta l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)
Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è indispensabile la massima specificità: indicare esattamente quali atti (numero, data, provenienza) si impugnano e le ragioni di fatto e di diritto per ciascuno, senza rinviare ad atti esterni.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove che non siano state effettivamente dedotte e documentate in sede di merito; se ciò avviene la censura è inammissibile.
- Se la decisione di primo grado e di appello sono conformi (doppia conforme), il ricorrente deve spiegare le differenze di fatto che giustificano la diversa valutazione richiesta in cassazione.
- I vizi formali delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria devono essere fatti valere tempestivamente nei termini previsti (es. 20 giorni per i vizi formali, 40 giorni per il merito) o si rischia la preclusione.
- Le doglianze sulla notifica (mancanza della relata, modalità di invio) vanno provate con riferimenti precisi agli atti e alle modalità di notifica; genericità o mancanza di documentazione comportano l'inammissibilità delle censure.
- Le questioni di merito decise con motivazione di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se la censura non assume carattere di violazione di legge specificamente dimostrata.
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