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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6902/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore contestava la legittimità della cessione di ramo d'azienda e chiedeva a Telecom il pagamento delle differenze retributive relative al periodo intercorrente dalla cessione alla sentenza che ne ha decretato l'illegittimità, comprensive di retribuzioni non percepite durante CIG e mobilità, premi di produzione, premio annuo e buoni pasto. Questione giuridica centrale: se il lavoratore possa ottenere tali somme (a titolo risarcitorio o retributivo) per il periodo anteriore alla declaratoria giudiziale di illegittimità senza aver previamente costituito in mora il cedente; questione secondaria: natura giuridica dei buoni pasto e loro eventuale rilevanza come componente retributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Telecom e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento per il periodo precedente alla pronuncia di illegittimità senza verificare la preventiva messa in mora del cedente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata: per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale il rapporto si ricostituisce ex tunc e il datore è tenuto a corrispondere la retribuzione; per il periodo anteriore alla pronuncia, invece, la natura delle somme è risarcitoria e il lavoratore può ottenerle solo se ha preventivamente costituito in mora il datore (offerta della prestazione o intimazione a riceverla), salvo detrazione di quanto altrimenti percepito. Il secondo motivo (sulla natura dei buoni pasto) è stato dichiarato assorbito e non deciso nel merito. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi a questi principi e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1217 c.c.

    La Corte ricava da questo articolo il principio che la costituzione in mora (o l'offerta di prestazione) è condizione per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione nel periodo precedente alla declaratoria giudiziale.

  • art. 1206, 1207, 1218 c.c.

    Richiamati dal ricorrente come norme sul sinallagma contrattuale e sull'inadempimento; la Corte si è comunque concentrata sul principio della messa in mora e sulla distinzione tra periodo anteriore e posteriore alla pronuncia.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nell'ambito del motivo relativo all'interpretazione del regolamento aziendale sui buoni pasto; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non ha fornito una decisiva interpretazione normativa in questa sede.

  • Cass. Sez. Un. n. 2990/2018

    Usata per affermare che, dopo la declaratoria di illegittimità della cessione e l'ordine di ripristino del rapporto, il rapporto con il cessionario si considera instaurato di fatto e il cedente è obbligato alla corresponsione delle retribuzioni anche se la prestazione non è stata effettivamente resa.

  • Cass. Sez. Un. n. 14381/2002

    Richiamata per il principio secondo cui, nei periodi 'intervallari' antecedenti alla declaratoria che ricostruisce ex post il rapporto, il diritto alla retribuzione è escluso salvo che il datore si ponga in mora; pertanto il risarcimento per periodi antecedenti richiede preventiva messa in mora.

  • Corte Cost. n. 303/2011

    Richiamata a supporto dell'interpretazione costituzionalmente orientata che giustifica l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere retribuzioni nel periodo successivo alla pronuncia, anche in mancanza di prestazione effettiva.

  • Precedenti di legittimità (es. Cass. n. 20858/2005 e altre)

    La Corte richiama plurima giurisprudenza che distingue tra diritto a retribuzione post-declaratoria e diritto al risarcimento per il periodo anteriore subordinato alla messa in mora.

Massime di principio

  • Se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima, per il periodo successivo alla sentenza il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal cedente anche se non ha effettivamente prestato attività, salvo giustificato motivo del datore.
  • Per il periodo anteriore alla pronuncia di illegittimità il lavoratore non matura automaticamente il diritto alla retribuzione: può ottenere solo un risarcimento del danno, e solo dopo aver preventivamente costituito in mora il cedente con offerta della prestazione o intimazione a riceverla.
  • La preventiva messa in mora è requisito essenziale per impedire che la qualificazione ex post del rapporto produca vantaggi automatici per il lavoratore senza che il cedente abbia avuto l'opportunità di ricevere la prestazione.
  • La qualificazione dei buoni pasto come componente retributiva dipende da quanto previsto da contratto collettivo o accordo aziendale; in casi analoghi le differenze possono essere riconosciute se risultano parte integrante della retribuzione ordinaria, ma la Corte di legittimità può non decidere il punto se assorbito da questioni preliminari.
  • Prassi consigliata per il lavoratore: in situazioni di controversia su trasferimenti/cessioni ritenuti illegittimi, inviare tempestiva costituzione in mora con offerta di prestazione per tutelare la possibilità di ottenere, in seguito, il risarcimento per i periodi antecedenti alla pronuncia.

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