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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6908/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la declaratoria di nullità della clausola a termine del contratto di lavoro tra le parti, la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 02/07/2003, la quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 e la richiesta di restituzione da parte della società delle somme precedentemente corrisposte alla lavoratrice. In Cassazione la Barbuzza ha proposto tre motivi: (1) omissione di pronuncia sul diritto a retribuzioni successive alla sentenza di conversione e su specifica quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto; (2) vizio di motivazione nella determinazione dell'indennità (contestando l'applicazione, a suo avviso, di una riduzione del 50% prevista dal comma 6 dell'art. 32); (3) vizi nella liquidazione delle spese processuali e mancata specificazione del valore della controversia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciare sulla quantificazione mensile della retribuzione globale di fatto (violazione dell'art.112 c.p.c. in tema di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando al giudice indicato nel dispositivo perché provveda a quantificare l'indennità risarcitoria e a decidere sulle spese. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che la liquidazione in tre mensilità rientri nella valutazione di merito non censurabile e che non sia stata applicata la riduzione del 50% prevista dal comma 6 dell'art.32. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento parziale del primo motivo (effetto espansivo ex art.336 c.p.c.), con conseguente rinvio al giudice di merito anche sulla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 legge 12 novembre 2010 n. 183

    La norma prevede un'indennità risarcitoria per la trasformazione/annullamento di rapporti a termine; la misura tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito. Il comma 6 indica un limite massimo (con possibile riduzione), ma la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta della misura (tre mensilità) fosse motivata e non abbia applicato automaticamente la riduzione del 50%.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può limitarsi a una condanna generica se era stata chiesta una quantificazione precisa; la Corte ha censurato l'omessa quantificazione della retribuzione globale di fatto richiesta dalla ricorrente.

  • art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604

    Riferimento ai criteri per la determinazione dell'indennità: l'art.32 rimanda ai criteri di questa norma e il giudice di merito valuta la misura entro i parametri indicati.

  • art. 336 c.p.c.

    Effetto espansivo della cassazione con rinvio: la cassazione anche parziale impone al giudice di rinvio di pronunciarsi anche sulle ulteriori questioni collegabili (es. spese), principio applicato dalla Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alle spese di lite; nella specie le questioni sulle spese sono state assorbite dal rinvio disposto per la quantificazione dell'indennità.

  • D.M. n. 127 del 2004

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese, ma ogni censura è stata assorbita dal rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Simile richiamo tecnico inerente la liquidazione delle spese, la questione è stata assorbita insieme al terzo motivo.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 176/2020 e art. 8 D.L. n. 198 del 2022

    Richiami processuali relativi al deposito delle conclusioni del P.M.; richiamate nel procedimento ma non decisive sul merito.

Massime di principio

  • La nullità della clausola a termine comporta la conversione in rapporto subordinato e l'applicabilità dell'indennità di cui all'art. 32 l. n. 183/2010; la misura concreta è rimessa al giudice di merito entro il range previsto dalla legge.
  • Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.): se il ricorrente chiede la quantificazione di una retribuzione o indennità, il provvedimento deve indicarne l'ammontare o motivare la ragione dell'eventuale astensione dalla quantificazione.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla misura dell'indennità ex art.32 sono difficilmente rimediabili in Cassazione se adeguatamente motivate; la censura è possibile solo per vizio motivazionale grave (assenza, illogicità, contraddittorietà).
  • Le pretese di restituzione da parte del datore di lavoro possono essere accolte se la lavoratrice non ha contestato la somma percepita; il ricorso in Cassazione deve dimostrare che le somme richieste in restituzione fossero indebitamente percepite dopo la pronuncia di conversione.
  • In caso di cassazione parziale con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto a pronunciarsi anche sulle questioni connesse come le spese processuali (effetto espansivo ex art.336 c.p.c.).

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