Cassazione Civile, Sentenza n. 6906/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il rigetto del giudizio con cui la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inadempimento di Poste Italiane agli accordi (accordo sindacale 13.01.2006 e verbale conciliativo individuale 25.05.2006), la declaratoria di illegittimità dell'atto risolutivo e del patto di prova, la riammissione in servizio (o in subordine il riconoscimento del diritto all'assunzione presso la sede di Napoli) e il risarcimento del danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto 13 motivi articolati in censure di omesso esame di fatti decisivi, errata interpretazione degli accordi e violazione di norme di ermeneutica e buona fede contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c., 1175 e 1375 c.c.), vizi motivazionali e di procedura (artt. 115, 116, 2697 c.c., artt. 115, 116, 421 c.p.c. ecc.), nonché l'illegittimità della condizione posta dall'azienda (idoneità alla guida del motomezzo) e la richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che la maggior parte delle censure fosse inammissibile per molteplici ragioni: (i) molte doglianze erano di merito e fattuali e quindi non sindacabili in cassazione, specialmente alla luce dei limiti ristretti introdotti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; (ii) alcuni motivi (primo, terzo, quarto, quinto) invocavano il vizio dell'omesso esame ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ma cadevano sotto il divieto di sindacare in cassazione i motivi basati su appello doppia conforme; (iii) molte doglianze non indicavano con la specificità richiesta le norme violate o l'esatto contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata e la norma invocata, rendendo inammissibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; (iv) le censure che richiamavano l'onere della prova (art. 2697 c.c.) o la valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) non hanno dimostrato che il giudice abbia attribuito l'onere a parte diversa o abbia violato esplicitamente le regole di valutazione, ma solo chiesto una diversa valutazione di merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
La Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per cassazione: il n. 5 riguarda l'omesso esame di fatto decisivo ma è interpretato in modo molto restrittivo (solo omissioni radicali della motivazione), il n. 3 richiede specifica indicazione delle norme violate e del punto concreto della motivazione in contrasto, il n. 4 (omessa pronuncia) richiede che sia stata effettivamente omessa una statuizione indispensabile alla risoluzione del merito.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per il divieto di dedurre in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado nella stessa ricostruzione (appello doppia conforme).
art. 1362 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in materia di interpretazione del contratto; la Corte osserva che l'accertamento della volontà negoziale è fatto di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione non è affetta dai vizi radicali previsti dall'art. 360.
art. 1363 c.c.
Richiamato in relazione ai criteri di interpretazione; la Corte conferma che contestare l'interpretazione del giudice di merito richiede la specificazione dell'errore e non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione possibile.
art. 1366 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme sull'interpretazione del contratto; la Corte lo inquadra come materia prevalente di merito.
art. 1175 c.c.
Richiamato in rapporto ai doveri di comportamentale buona fede e correttezza; contestazioni su applicazione di tali principi vengono ricondotte a valutazioni di merito ove non emergano evidenti vizi di diritto.
art. 1375 c.c.
Analogamente invocato per la buona fede nella fase contrattuale; la Corte richiede specificità per poter sindacare in sede di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte precisa che la violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice decide in contrasto con la prescrizione normativa (ad es. fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti).
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione al prudente apprezzamento della prova: la Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato e non ammette la semplice critica al diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte sottolinea che la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella dovuta secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non è consentita una mera diversa rivalutazione dei fatti.
art. 421 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente; la Corte segnala che l'art. 421 (richiami all'istruttoria d'ufficio del giudice) non autorizza in cassazione una rivalutazione degli elementi istruttori già apprezzati dal merito.
art. 1335 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul vizio di clausole potestative/dolo; la Corte lo tratta come questione ricollegabile alla ricostruzione di fatto e di volontà negoziale, di competenza del giudice del merito.
artt. 1113, 1336, 1337, 1338 c.c.
Richiamati in relazione all'interpretazione e ai vizi del consenso; la Corte osserva che simili censure richiedono specificazione puntuale per risultare ammissibili in cassazione.
art. 1229 c.c.
Invocato in tema di clausole di esclusione di responsabilità; la Corte rileva che la contestazione è stata formulata come rivalutazione di merito e non come puntuale violazione di diritto.
art. 20 CCNL (richiamato)
Richiamato dalla ricorrente per argomentare l'obbligo di mansioni equivalenti; la Corte lo inquadra come elemento contrattuale la cui interpretazione attiene al merito.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (mod. dalla L. n. 228/2012)
Richiamato in relazione ai presupposti processuali per la liquidazione di somme eventualmente dovute (indicazione che possono sussistere oneri particolari, ove dovuti).
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un libero sindacato di merito: le questioni di fatto e l'interpretazione negoziale sono riservate al giudice del merito e sono sindacabili solo nei ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. occorre indicare con precisione il fatto storico omesso, la fonte testuale o processuale che ne prova l'esistenza, quando e come fu dibattuto e perché la sua valutazione avrebbe cambiato l'esito del giudizio.
- Le doglianze che prospettano violazione o falsa applicazione di norme (art. 360, n. 3) devono indicare le affermazioni della sentenza che sarebbero in contrasto con la norma e spiegare criticamente il confronto fra soluzioni opposte; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione possibile.
- Le contestazioni relative all'onere della prova (art. 2697 c.c.) sono ammissibili in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa rispetto a quanto spettante secondo le regole sulla scomposizione della fattispecie, non per chiedere diversa valutazione probatoria.
- La denuncia di omessa pronuncia (art. 360, n. 4) richiede che il giudice abbia realmente omesso una statuizione indispensabile; se la decisione resiste la pronuncia implicita di rigetto può bastare e l'assenza di una specifica argomentazione non sempre configura omissione.
- Quando si impugna l'interpretazione di un accordo sindacale o di un contratto, occorre dimostrare che l'interpretazione del giudice di merito sia illogica, contraddittoria o inconsistente con dati testuali o normativi obiettivi; la mera preferenza per un'interpretazione alternativa non basta.
- Se si intende far valere in giudizio l'illegittimità di condizioni imposte unilateralmente (es. idoneità alla guida), è necessario dimostrare il carattere meramente potestativo o artificioso della condizione e come ciò abbia inciso sul nucleo del diritto reclamato, con prove specifiche dibattute in merito.
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