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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05304/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001 nei confronti di una società in nome collettivo, contestando ricavi non contabilizzati e costi non inerenti, con conseguente pretesa di IVA, IRAP, interessi e sanzioni. L'avviso era stato impugnato solo dalla società; nel relativo giudizio l'Ufficio aveva vinto in appello e la sentenza di secondo grado era passata in giudicato. Successivamente il tributo era stato iscritto a ruolo e la cartella era stata notificata a una socia illimitatamente responsabile, che l'aveva impugnata sostenendo di non conoscere gli atti e il precedente giudizio. La CTR aveva accolto il suo appello ritenendo che l'Ufficio non avesse provato la notifica dell'atto di appello nel giudizio originario anche alla socia e, per tale ragione, aveva considerato definitivo in suo favore il precedente giudizio di primo grado, annullando così la cartella. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. e dell'art. 14 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non era dovuta la notifica dell'appello ai singoli soci e che il socio, quale coobbligato, poteva solo contestare la cartella e l'atto presupposto notificato alla società; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la CTR aveva indebitamente esteso alla socia gli effetti di una sentenza resa in un diverso giudizio tra società e Fisco, in violazione dei limiti soggettivi del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. Ha però chiarito, in motivazione, che la CTR aveva errato nel ritenere che l'omessa prova della notifica dell'appello alla socia facesse rivivere nei suoi confronti il giudicato favorevole di primo grado, perché quella sentenza era stata poi riformata e definitivamente eliminata dalla sentenza d'appello passata in giudicato. Ha inoltre ribadito che, in materia di società di persone, il socio non partecipante al giudizio sulla pretesa fiscale può impugnare la cartella contestando anche il merito dell'accertamento presupposto, ma il giudicato formatosi contro la sola società non si estende automaticamente al socio, salvo i casi in cui l'annullamento dell'atto presupposto sia per ragioni non personali. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorso non conteneva una sufficiente trascrizione degli atti e non consentiva di verificare in modo puntuale quali eccezioni fossero state effettivamente dedotte dalla socia nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conferma sostanziale dell'esito favorevole alla resistente nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare la responsabilità illimitata e solidale del socio di società in nome collettivo per i debiti sociali, anche tributari

  • art. 2304 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura sussidiaria dell'azione esecutiva nei confronti del socio dopo l'escussione del patrimonio sociale

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per sostenere la legittimità della riscossione mediante ruolo e della notifica della cartella al socio coobbligato

  • art. 1306 c.c.

    richiamato per discutere l'opponibilità al socio del giudicato formatosi tra società e Fisco e per escluderne l'estensione automatica quando il socio sia estraneo al processo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato sui limiti soggettivi del giudicato, che non può pregiudicare chi non ha partecipato al processo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la definitività della sentenza passata in giudicato e per censurare l'uso improprio del giudicato esterno

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione ai limiti del giudicato e al corretto svolgimento del processo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizi processuali

  • art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla Corte in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario

  • art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai litisconsorti

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/73

    richiamato dalle Sezioni Unite citate in motivazione per affermare la formazione del ruolo quale titolo esecutivo

  • art. 111 Cost.

    evocato anche per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per i limiti del giudicato

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a società di persone, il socio illimitatamente responsabile può impugnare la cartella di pagamento e contestare anche la fondatezza del credito d'imposta presupposto, non limitandosi ai soli vizi propri dell'atto esattivo.
  • L'avviso di accertamento notificato alla sola società può legittimare la riscossione anche nei confronti del socio, ma il giudicato formatosi nel processo instaurato dalla sola società non si estende automaticamente al socio rimasto estraneo al giudizio, salvo che la pronuncia riguardi un vizio non personale e a lui opponibile secondo i limiti soggettivi del giudicato.
  • Quando la sentenza di primo grado sia stata riformata in appello e la sentenza d'appello sia passata in giudicato, non può ritenersi che nei confronti del terzo estraneo riviva il giudicato favorevole di primo grado.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza se le censure presuppongono il contenuto degli atti di merito ma non ne riproducono, o almeno non indicano con precisione, le parti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario riguardante obbligazioni di soci di società di persone, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari è doverosa; tuttavia, la nullità derivante dalla loro pretermissione non può essere fatta valere come inesistenza della sentenza una volta che la decisione sia passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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