Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28747/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società di persone un avviso di accertamento per ILOR 1996 e, in conseguenza, due avvisi per IRPEF verso i soci. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti ritenendo illegittimo l'accertamento perché, a loro avviso, mancavano irregolarità contabili e non era corretta la percentuale di ricarico applicata, oltre a rigettare la richiesta di riunione degli appelli. L'Agenzia ha proposto tre ricorsi identici: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'accertamento dei redditi d'impresa, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina dell'accertamento induttivo puro a un accertamento analitico-induttivo e aveva svalutato elementi presuntivi idonei a fondare la rettifica; con il secondo, in subordine, ha dedotto omessa motivazione per mancato esame di fatti decisivi (costo del venduto anomalo, squilibrio del conto economico, rimanenze finali elevate); con il terzo ha censurato la decisione per avere annullato integralmente gli avvisi senza procedere alla determinazione giudiziale dell'imposta eventualmente dovuta.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo e il terzo motivo, ha assorbito il secondo e ha cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse confuso accertamento analitico-induttivo e induttivo puro e avesse illegittimamente annullato integralmente l'atto invece di esaminare il merito della pretesa e, se del caso, rideterminare l'imposta.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    primo comma, lett. d) e secondo comma

    distinzione tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro; nel caso concreto l'avviso era stato emesso ai sensi del primo comma, lett. d), quindi la CTR non poteva applicare la disciplina del secondo comma come se si trattasse di induttivo puro.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; l'accertamento fondato su indizi idonei sposta l'onere sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili dall'Ufficio se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    nelle rettifiche analitico-induttive l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici con tali requisiti; se gli indizi sono adeguati, l'onere di superli ricade sul contribuente.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    il processo tributario è di merito e il giudice non deve limitarsi ad annullare l'atto, ma può e deve valutare la pretesa sostitutivamente.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omesso esame e la mancata decisione sul merito della pretesa impositiva.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sulla domanda tributaria nei limiti delle domande proposte, senza arrestarsi a un annullamento puramente caducatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge e omessa motivazione.

Massime di principio

  • In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico-induttivo ricorre quando le scritture contabili presentano incompletezze, falsità o inesattezze che non ne eliminano integralmente l'utilizzabilità: l'Ufficio può completare le lacune mediante presunzioni semplici, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.
  • L'accertamento induttivo puro è configurabile solo quando le irregolarità contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere complessivamente inattendibile la contabilità; non può essere confuso con l'accertamento analitico-induttivo.
  • Nel processo tributario, se il giudice ritiene sostanzialmente infondato o invalido l'avviso di accertamento, non deve limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve esaminare il merito della pretesa e, ove necessario, rideterminare l'imposta dovuta entro i limiti delle domande di parte.
  • Quando l'Ufficio fornisce elementi indiziari significativi, come anomalie del costo del venduto, squilibri di conto economico o incongruenze nelle rimanenze, il contribuente deve dimostrare l'inesattezza della ricostruzione fiscale, non essendo sufficiente il solo richiamo alla regolarità formale della contabilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.