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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19243/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno a una società. Nel rogito notarile era stato indicato un corrispettivo, poi rettificato in sede di imposta di registro; sulla base di tale rettifica l'Ufficio ha ritenuto esistente un importo di plusvalenza non dichiarato. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo veritiero il valore dichiarato nell'atto, anche in ragione della modalità di pagamento tramite permuta non andata a buon fine per il fallimento dell'acquirente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su plusvalenze, prova documentale, riparto dell'onere probatorio e presunzioni, per omesso esame delle risultanze istruttorie e del reale incasso del prezzo; 2) violazione delle norme processuali tributarie per avere la CTR respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asseriti motivi nuovi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) in subordine, omesso esame di fatti decisivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente verificato se il corrispettivo effettivamente incassato corrispondesse a quello dichiarato nell'atto, limitandosi a una valutazione generica di verosimiglianza delle allegazioni dei contribuenti. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che la ricorrente non aveva trascritto o prodotto in modo sufficiente il ricorso di primo grado e l'atto di appello per consentire il controllo sulla dedotta novità delle doglianze; inoltre, la valutazione dei mezzi istruttori non integra motivo nuovo ma deduzione difensiva ammissibile. Ha rigettato il terzo motivo perché la motivazione della CTR era, nel complesso, congrua e logica, e la censura riguardava più il merito della decisione che la sua esistenza. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di tassazione delle plusvalenze immobiliari, il giudice di merito deve accertare in modo concreto il corrispettivo effettivamente percepito, non potendo limitarsi a una valutazione generica di verosimiglianza delle allegazioni delle parti.
  • La valutazione di documenti e risultanze istruttorie diretta a contestare l'effettivo prezzo di cessione costituisce deduzione difensiva ammissibile e non introduce, di per sé, un motivo nuovo in appello nel processo tributario.
  • La deduzione di inammissibilità dell'appello per novità dei motivi richiede che il ricorrente per cassazione riporti o produca gli atti processuali necessari a consentire il controllo della censura.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non basta che la decisione sia, sul piano del merito, incompleta o non condivisibile in un singolo passaggio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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