Cassazione Civile, Ordinanza n. 19243/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno a una società. Nel rogito notarile era stato indicato un corrispettivo, poi rettificato in sede di imposta di registro; sulla base di tale rettifica l'Ufficio ha ritenuto esistente un importo di plusvalenza non dichiarato. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo veritiero il valore dichiarato nell'atto, anche in ragione della modalità di pagamento tramite permuta non andata a buon fine per il fallimento dell'acquirente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su plusvalenze, prova documentale, riparto dell'onere probatorio e presunzioni, per omesso esame delle risultanze istruttorie e del reale incasso del prezzo; 2) violazione delle norme processuali tributarie per avere la CTR respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asseriti motivi nuovi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) in subordine, omesso esame di fatti decisivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente verificato se il corrispettivo effettivamente incassato corrispondesse a quello dichiarato nell'atto, limitandosi a una valutazione generica di verosimiglianza delle allegazioni dei contribuenti. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che la ricorrente non aveva trascritto o prodotto in modo sufficiente il ricorso di primo grado e l'atto di appello per consentire il controllo sulla dedotta novità delle doglianze; inoltre, la valutazione dei mezzi istruttori non integra motivo nuovo ma deduzione difensiva ammissibile. Ha rigettato il terzo motivo perché la motivazione della CTR era, nel complesso, congrua e logica, e la censura riguardava più il merito della decisione che la sua esistenza. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno; la Corte ne assume la rilevanza nel valutare il corrispettivo effettivamente percepito
richiamato per la determinazione della plusvalenza tassabile e del relativo importo
richiamato nel motivo relativo alla prova e alla rilevanza del documento contrattuale, in relazione alla data e attendibilità delle risultanze documentali
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa il corrispettivo effettivo della cessione
richiamato in tema di presunzioni nella ricostruzione del corrispettivo realmente percepito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo
richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa novità dei motivi di appello
richiamato in tema di divieto di domande nuove e nuove eccezioni nel processo tributario
richiamato in tema di produzione e utilizzazione di nuovi elementi in appello nel giudizio tributario
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per il vizio processuale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla censura di motivazione apparente
Massime di principio
- In tema di tassazione delle plusvalenze immobiliari, il giudice di merito deve accertare in modo concreto il corrispettivo effettivamente percepito, non potendo limitarsi a una valutazione generica di verosimiglianza delle allegazioni delle parti.
- La valutazione di documenti e risultanze istruttorie diretta a contestare l'effettivo prezzo di cessione costituisce deduzione difensiva ammissibile e non introduce, di per sé, un motivo nuovo in appello nel processo tributario.
- La deduzione di inammissibilità dell'appello per novità dei motivi richiede che il ricorrente per cassazione riporti o produca gli atti processuali necessari a consentire il controllo della censura.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non basta che la decisione sia, sul piano del merito, incompleta o non condivisibile in un singolo passaggio.
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