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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11245/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un ente territoriale, di una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l’anno 2016 e ad ulteriori importi richiesti dall’amministrazione finanziaria. La CTR aveva ritenuto che vi fosse una violazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 e aveva disposto il rinvio alla CTP. Il consorzio di bonifica ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 327 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992 e nullità della sentenza, sostenendo che la mancata costituzione in appello dipendesse dall’omessa notifica dell’atto di impugnazione, con conseguente obbligo del giudice di dichiarare l’inammissibilità dell’appello o, al più, di disporre l’integrazione del contraddittorio, e non di rinviare la causa al primo giudice ex art. 59 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 40 d.P.R. n. 433/1988 e 39 d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la chiamata in causa dell’ente impositore era avvenuta correttamente e che la provincia aveva comunque accettato il contraddittorio partecipando all’udienza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso incidentale adesivo. Nelle more, il consorzio ha comunicato che la provincia aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex L. n. 197/2022 e aveva rinunciato al ricorso, prospettando la cessazione della materia del contendere; il Ministero ha poi rinunciato al ricorso incidentale. La Corte ha però rilevato che non era stata prodotta la documentazione attestante l’effettivo perfezionamento della definizione e i pagamenti effettuati, sicché non è stata pronunciata l’estinzione del giudizio; ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia espressa alla decisione nel merito.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure sulla corretta applicazione dell’art. 59 d.lgs. 546/1992 e sulle modalità di instaurazione del contraddittorio. Ha osservato che, pur essendo stata dichiarata la definizione agevolata e la rinuncia al ricorso da parte della provincia, mancava la prova documentale del perfezionamento della definizione e dei pagamenti; tuttavia, poiché le parti avevano espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione e avevano rinunciato alla trattazione del merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando il principio di stretta interpretazione di tale previsione.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte non ha esaminato nel merito la censura sull’uso di tale norma, poiché ha definito il giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse; dal testo emerge solo che il ricorrente sosteneva che non potesse disporsi il rinvio al primo giudice in caso di omessa notifica dell’appello.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata dal ricorrente principale per sostenere l’inammissibilità dell’appello o la necessità di integrazione del contraddittorio in presenza di pretesa omessa notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della doglianza relativa alla mancata costituzione in appello per asserita omessa notifica dell’atto di impugnazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare o difendere la correttezza della chiamata in causa dell’ente impositore e la costituzione del contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 40 d.P.R. n. 433/1988

    Citato nel secondo motivo come norma che disciplinerebbe la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato insieme all’art. 40 d.P.R. n. 433/1988 e all’art. 14 d.lgs. 546/1992 per sostenere la correttezza della chiamata in causa dell’ente impositore.

  • L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252

    La Corte richiama la definizione agevolata dei carichi pendenti quale possibile causa della cessazione dell’interesse, ma precisa che l’estinzione del giudizio richiede il perfezionamento della definizione e la produzione della relativa documentazione.

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 232

    Il pagamento delle somme dovute deve avvenire in unica soluzione entro il termine previsto oppure in un numero massimo di diciotto rate.

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 236

    L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nel giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica, secondo la Corte, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano espressamente di non avere più interesse alla decisione di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se nelle more sia stata prospettata una definizione agevolata del carico.
  • La cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio per definizione agevolata richiedono la prova dell’effettivo perfezionamento della procedura e del pagamento delle somme dovute; in mancanza di tale documentazione non può disporsi l’estinzione sulla sola base dell’allegazione della domanda di definizione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • In presenza di rinuncia espressa alla decisione nel merito e di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Le spese di legittimità possono essere integralmente compensate quando la definizione del giudizio avviene per ragioni processuali e non per una piena soccombenza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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