Cassazione Civile, Ordinanza n. 21743/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio delle Dogane aveva irrogato sanzioni per violazione dell'art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009 e di norme doganali e IVA, ritenendo superata la franchigia per il rifornimento di carburante effettuato nell'area extradoganale di Livigno mediante serbatoi supplementari o maggiorati installati sugli automezzi. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR ha riformato la decisione qualificando come 'serbatoio normale' solo quello installato in origine dal costruttore. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 107 del regolamento UE, sostenendo che dovesse intendersi normale ogni serbatoio montabile sul mezzo nei limiti di legge; 2) violazione dei principi costituzionali e dell'art. 10 L. n. 212/2000, per avere la CTR escluso il legittimo affidamento nonostante i controlli della Guardia di Finanza; 3) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997, per l'asserita obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 107 del Reg. UE n. 1186/2009, il 'serbatoio normale' è solo quello installato dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, con interpretazione restrittiva della norma di esenzione; ha escluso il legittimo affidamento perché non vi era stata alcuna indicazione o presa di posizione dell'Amministrazione cui i contribuenti si fossero conformati, né poteva bastare la mera mancanza di rilievi nei controlli; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e comunque infondato perché non erano stati allegati specifici fatti sintomatici di obiettiva incertezza normativa e, comunque, la nozione di serbatoio normale risultava già chiarita dalla giurisprudenza unionale e di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 107 Reg. UE n. 1186/2009
La nozione di 'serbatoio normale' va interpretata restrittivamente e coincide con quello installato dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo; restano esclusi serbatoi maggiorati o supplementari, anche se omologati o montati su richiesta dell'acquirente.
artt. 282 e segg. d.P.R. n. 43/1973
Richiamati come base normativa dell'atto sanzionatorio doganale.
artt. 1 e 70 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati come ulteriori norme poste a fondamento della contestazione sanzionatoria.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul legittimo affidamento.
art. 53 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul legittimo affidamento.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul legittimo affidamento.
Il legittimo affidamento presuppone una condotta del contribuente conformata a indicazioni erronee o a una precisa presa di posizione dell'Amministrazione; la mera assenza di rilievi non basta.
L'obiettiva incertezza normativa richiede una reale impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile al termine di un corretto iter interpretativo, sulla base di fatti indice specifici e non meramente generici.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia doganale, le norme che prevedono franchigie o esenzioni da dazi devono essere interpretate restrittivamente, in conformità al dato letterale e alla giurisprudenza unionale.
- Ai fini dell'esenzione per carburante nei serbatoi dei veicoli, per 'serbatoio normale' deve intendersi quello stabilmente installato dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo; non rientrano nella nozione i serbatoi supplementari o maggiorati.
- Il legittimo affidamento del contribuente non può essere invocato in assenza di una specifica indicazione o presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria cui il contribuente si sia conformato; la mera tolleranza o il mancato controllo non sono sufficienti.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria richiede la dimostrazione di un'incertezza effettiva, oggettiva e verificabile sulla norma applicabile, desumibile da precisi fatti indice, non bastando allegazioni generiche o un mero contrasto di decisioni locali non pertinenti alla norma interpretata.
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