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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00228/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento delle somme dovute in base a un contratto di mutuo, garantito da fideiussione. I debitori opponevano il decreto sostenendo, in sintesi, che la fideiussione fosse stata sottoscritta in bianco e senza indicazione dell’importo massimo garantito; che la clausola che esonerava la banca dal rispetto del termine di cui all’art. 1957 c.c. fosse vessatoria e comunque inefficace perché il garante doveva beneficiare della disciplina consumeristica; che il tasso fosse usurario e quindi nullo. In appello la corte territoriale aveva riconosciuto solo che, nei confronti del fideiussore, non potevano pretendersi interessi convenzionali superiori al tasso legale, ma aveva respinto gli altri motivi. In cassazione venivano proposti tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., con riferimento alla prova della sottoscrizione in bianco delle fideiussioni e alla valorizzazione della risposta del direttore di filiale in sede di interrogatorio formale; 2) violazione degli artt. 1362 e 1957 c.c. e del Codice del consumo, per non avere la corte riconosciuto la vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e per avere escluso la qualità di consumatore del garante; 3) violazione degli artt. 1957 c.c. e 115 c.p.c. per non avere ritenuto provata l’usurarietà del tasso, lamentando anche il mancato ricorso a c.t.u. contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo la censura generica e comunque non configurabile il vizio dedotto, perché la differenza grafica del modulo non dimostrava di per sé la sottoscrizione in bianco e la valutazione della risposta evasiva all’interrogatorio formale resta rimessa al giudice di merito. Ha accolto il secondo motivo, affermando che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno verificati con riferimento alle sole parti della fideiussione, senza considerare il contratto principale: pertanto non poteva escludersi in astratto la tutela del consumatore in base alla sola natura imprenditoriale del rapporto principale. Ha invece rigettato il terzo motivo, chiarendo che, per i mutui anteriori alla L. n. 108/1996, il sopravvenuto superamento della soglia antiusura non determina nullità o inefficacia della clausola originaria di tasso, né trasforma la pretesa creditoria in violazione della buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della clausola fideiussoria e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico è decisivo e oggetto di specifico contraddittorio; la semplice diversa lettura di elementi istruttori o la genericità della censura non bastano.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come parametro di interpretazione della clausola fideiussoria, ma la censura viene accolta solo sotto il profilo della corretta individuazione della disciplina consumeristica applicabile alla fideiussione.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola che dispensa il creditore dall’agire nei termini previsti può essere scrutinata alla luce della disciplina consumeristica; inoltre, per i mutui anteriori alla L. n. 108/1996, il superamento sopravvenuto della soglia antiusura non incide sulla validità della pattuizione originaria.

  • d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    La disciplina di tutela del consumatore può applicarsi al contratto di fideiussione se i requisiti soggettivi sono valutati con riguardo alle parti della garanzia e non al contratto principale.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La soglia antiusura rileva per i rapporti regolati dalla legge; per i mutui anteriori all’entrata in vigore non si produce nullità della clausola per il solo superamento sopravvenuto della soglia durante l’esecuzione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata prova dell’usurarietà non può essere superata invocando genericamente il potere istruttorio o una c.t.u. contabile, in assenza del necessario supporto probatorio di parte.

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione, ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, la qualità di consumatore o professionista va verificata con riferimento ai soggetti del contratto di garanzia, senza assumere automaticamente rilievo la natura del rapporto principale garantito.
  • La clausola di fideiussione che deroga all’art. 1957 c.c. può essere scrutinata come clausola potenzialmente vessatoria quando inserita in un contratto predisposto unilateralmente e non oggetto di trattativa individuale, se ricorrono i presupposti soggettivi di applicazione del codice del consumo.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e realmente discusso nel merito; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove o lamentare la mancata valorizzazione di elementi istruttori.
  • La risposta evasiva o non pienamente collaborativa resa all’interrogatorio formale non impone al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte, restando la relativa valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Nei mutui stipulati prima della L. n. 108/1996, il sopravvenuto superamento della soglia antiusura nel corso del rapporto non determina, di per sé, nullità o inefficacia della clausola originaria di determinazione degli interessi né consente di qualificare la richiesta del tasso pattuito come contraria alla buona fede.

Come è indicizzato

MaterieMutuoFideiussioneClausole vessatorieImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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