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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12704/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva rigettato in tutto o in parte le loro istanze di revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Milano. Le censure principali sono: (i) la illegittimità della confisca per applicazione retroattiva di norme che avevano ampliato i reati presupposto (richiamando art. 4 lett. b) d.lgs. n.159/2011 e l'inserimento dell'art.260 d.lgs. n.152/2006 con decreto-legge n.92/2008) e violazione dei principi di prevedibilità della legge penale; (ii) la inammissibilità della confisca del terreno in via Quintosole perché acquistato con provvista lecita e riferibile ad illeciti (al più) contravvenzionali non delitti; (iii) mancata considerazione della consulenza tecnica (planimetrie) come prova nuova e della tempestività della richiesta di revocazione; (iv) errori motivazionali in relazione alla confisca del mandato fiduciario n.482 Fider Fiduciaria, dato che l'assoluzione per bancarotta renderebbe irrilevante il collegamento con somme illecite; (v) mancanza di considerazione che l'assoluzione nei procedimenti fallimentari dimostrerebbe la lecita provenienza di ingenti somme e giustificherebbe la non confisca di beni (immobili, imbarcazione, polizze).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: (i) rigettata la tesi di illegittima applicazione della normativa sopravvenuta, confermando che la confisca di prevenzione ha natura preventiva e può essere assoggettata al principio tempus regit actum (art. 200 c.p.); (ii) inammissibile la doglianza sul terreno di via Quintosole perché questione non sollevata nella richiesta di revocazione di cui all'art.28 d.lgs. n.159/2011; (iii) rigettata la doglianza sulla presunta prova nuova (planimetrie/consulenza) per genericità e per mancata dimostrazione della tempestività della richiesta; (iv) legittima e congrua la motivazione della Corte territoriale riguardo al mandato fiduciario n.482 e al mancato collegamento con somme derivanti da vicende penali da cui lo Spinelli era stato assolto; (v) l'assoluzione nei procedimenti fallimentari non costituisce di per sé prova nuova decisiva in assenza di un concreto e dimostrabile nesso tra le somme impiegate per gli acquisti e le somme oggetto degli addebiti penali. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e resta confermata la confisca eccetto le limitazioni operate in sede di appello (già menzionate nel decreto impugnato).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata in relazione ai motivi di impugnazione; utilizzata come riferimento procedurale nella valutazione dell'ammissibilità e della specificità delle censure

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi esperibili avverso provvedimenti definitivi; richiamo formale alle norme sull'impugnazione

  • art. 4, lett. b) d.lgs. n.159/2011

    Definisce i reati 'presupposto' per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; centrale nel contestato ampliamento dei presupposti applicativi

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Disciplina la revocazione dei provvedimenti di prevenzione e i termini/ambiti per proporre istanze basate su elementi nuovi; ha rilevanza per la valutazione di ammissibilità delle questioni sollevate

  • art. 7 CEDU

    Principio di legalità penale e non retroattività delle norme penali; richiamato dai ricorrenti per invocare la prevedibilità delle misure, ma la Corte ha distinto la natura preventiva della confisca

  • art. 260 d.lgs. n.152/2006

    Reato richiamato tra i presupposti per talune misure; il tema era se il suo inserimento post factum potesse retroagire a danno dei ricorrenti

  • decreto-legge n.92/2008

    Atto normativo che ha inserito l'art.260 nell'elencazione dei reati presupposto; rilevanza temporale rispetto ai fatti contestati

  • art. 200 cod. pen.

    Principio tempus regit actum: la Corte ha ritenuto applicabile tale principio alla confisca di prevenzione, giustificando l'applicazione della normativa vigente al momento dell'accertamento della pericolosità

  • art. 2-bis legge n.575/1965

    Norma storicamente collegata alla disciplina delle misure patrimoniali preventive; richiamata nel confronto dottrinario e giurisprudenziale sulla natura preventiva della confisca

  • d.lgs. n.159/2011 (cd. Codice antimafia), art. 24

    Disciplina la confisca di prevenzione nel nuovo testo organico; la Corte l'ha ritenuta sostanzialmente continuativa rispetto alla previgente disciplina e soggetta alle medesime considerazioni sulla natura preventiva

  • giurisprudenza della Corte EDU (Raimondo, Prisco)

    Citata per sostenere che la confisca di prevenzione, nella sua finalità, non è equiparabile a una sanzione penale e dunque non è soggetta allo stesso regime di irretroattività penale

  • sentenza Corte Costituzionale n.24/2019

    Richiamata per distinguere questioni di garanzia e prevedibilità normativa; la Consulta ha sottolineato l'esigenza di una legge sufficientemente tassativa per le limitazioni dei diritti, ma senza incidere sulla conclusione della Cassazione nel caso concreto

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione ha natura prevalentemente preventiva e ripristinatoria, non sanzionatoria: perciò può trovare applicazione, secondo la giurisprudenza, anche in relazione a norme intervenute successivamente rispetto ai fatti (principio tempus regit actum), salvo profili di prevedibilità normativa posti dalla Corte costituzionale e dalla CEDU.
  • Le eccezioni fondate su cambiamenti normativi sopravvenuti devono essere valutate alla luce della natura preventiva della misura; non ogni modifica legislativa posteriore comporta automaticamente la nullità della confisca.
  • Per ottenere la revocazione di una confisca per 'prova nuova' è necessario dimostrare che la prova sia effettivamente nuova, decisiva e che la richiesta di revoca sia stata presentata tempestivamente (entro i termini previsti), non potendosi limitare ad affermazioni generiche.
  • Questioni sostanziali inerenti alla legittimità della confisca devono essere sollevate già nell'istanza di revocazione ex art.28 d.lgs. n.159/2011: se vengono formulate per la prima volta in Cassazione, sono inammissibili.
  • L'assoluzione in procedimenti penali per reati correlati non comporta automaticamente l'inefficacia di una confisca di prevenzione: è necessario dimostrare l'assenza di un concreto nesso tra le somme/beni confiscati e i fatti oggetto di assoluzione.
  • Il richiedente la revocazione ha l'onere di fornire elementi specifici, temporali e probatori per provare la liceità della provenienza dei beni; mere deduzioni e richieste di rivalutazione dei fatti valutati in sede di merito non sono sufficienti.

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