Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il GIP aveva disposto l'onere alla Guardia di Finanza di accertare la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e aveva sospeso il termine per decidere. Denunciava violazione degli artt. 96 e 97 del D.P.R. n. 115/2002 e deduceva abnormità funzionale del provvedimento per avere determinato una stasi del procedimento e un illegittimo impedimento all'effettività del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di sospensione del termine, pur non rituale, non sia abnorme né determini una stasi processuale insanabile: la violazione del termine dei dieci giorni prevista dall'art. 96 T.U. n.115/2002, alla luce delle modifiche legislative, non comporta più di per sé nullità assoluta e trova rimedio con gli ordinari strumenti di tutela della nullità quando sia provata una concreta lesione del diritto di difesa. Pertanto l'impugnazione immediata era inammissibile e l'atto poteva essere eventualmente impugnato in via differita con la sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96
disciplina i termini e le modalità di decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il termine unico di dieci giorni per decidere permane; la mancata decisione oltre il termine non produce più automaticamente la nullità assoluta delle determinazioni successive (modifiche normative del 2008) e la violazione del termine è sanzionata solo se, concretamente, ha leso il diritto di difesa
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 98
Riferimento alle procedure di trasmissione degli atti per gli accertamenti (es. uffici erariali); la Corte osserva che il giudice può avvalersi di accertamenti esterni ma resta il termine per decidere
Art. 96 e 97 D.P.R. n. 115/2002 (richiamati nel ricorso)
Le norme disciplinano l'istruttoria e i poteri del giudice in materia di patrocinio a spese dello Stato; la Corte rileva che l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice non elimina le garanzie previste contro la lesione del diritto di difesa
L. 30 luglio 1990, n. 271, art. 6
Norma originaria sull'obbligo di decidere tempestivamente sull'istanza di patrocinio; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa e come la speciale ipotesi di nullità sia stata eliminata dalle successive modifiche
L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1
Modifica precedente che aveva introdotto l'inciso sulla nullità assoluta per mancato rispetto del termine; la Corte ricorda che tale disciplina è stata poi superata
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12-ter, comma 1, lett. c) (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)
Modifica che ha unificato il termine dei dieci giorni e ha eliminato l'ipotesi di nullità assoluta per le istanze presentate dopo la modifica; la Corte la invoca per escludere la nullità automatica
"a pena di nullità assoluta" (citato nell'originaria formulazione normativa)
La Corte ricorda che la formula 'a pena di nullità assoluta' era stata prevista nella disciplina antecedente ma poi eliminata, perciò non applicabile alle istanze successive alla modifica del 2008
Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione; la Corte precisa che vi è deroga a favore della cassazione solo per i casi di abnormità degli atti
La Corte segnala che l'atto impugnato può essere fatto valere in via differita insieme alla sentenza finale ai sensi di questa norma
Art. 111 Cost., comma 2
Riferimento al principio costituzionale della ragionevole durata del processo: la nozione di abnormità funzionale include provvedimenti che determinino illegittima regressione o stasi del procedimento, ma nel caso concreto tale situazione non si è verificata
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò deriva la quantificazione dell'ammenda economica
Massime di principio
- La sospensione del termine per decidere sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato, richiesta per svolgere accertamenti (es. Guardia di Finanza), non costituisce di per sé abnormità né determina automaticamente una stasi del procedimento.
- Dopo le modifiche normative del 2008, il mancato rispetto del termine di dieci giorni non produce automaticamente la nullità assoluta: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
- L'impugnazione immediata in cassazione di provvedimenti che non siano manifestamente estranei all'ordinamento (abnormità) è inammissibile; tali provvedimenti possono essere dedotti in via differita con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
- La nozione di abnormità comprende atti strutturalmente estranei all'ordinamento o atti che funzionalmente impediscono il prosieguo del processo; un semplice uso non rituale di poteri istruttori non è sufficiente a qualificare l'atto come abnorme.
- Per contestare con successo la violazione del termine procedurale sull'ammissione al gratuito patrocinio occorre dimostrare specifiche lesioni del diritto di difesa derivanti dall'omissione o dal ritardo, non la mera violazione formale del termine.
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