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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado pronunciata in assenza dell'imputato. L'inammissibilità è stata motivata dal mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha contestato l'interpretazione della Corte territoriale sostenendo che nell'atto d'appello era indicato il domicilio e che risultava agli atti una nomina di difensore antecedente alla sentenza (9/5/2023). In via subordinata ha prospettato l'impossibilità materiale di conferire il mandato nel breve termine per ragioni di salute e per legittimo impedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (introdotti dal d.lgs. 150/2022): per i processi celebrati in assenza è necessario, a pena di inammissibilità, depositare con l'atto di appello uno specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; il deposito di una nomina anteriore alla sentenza o la mera indicazione del domicilio da parte del difensore nell'atto d'impugnazione non sono idonei. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata e ha precisato le ragioni politiche e processuali dell'obbligo (garanzia di notifica valida e selezione in entrata delle impugnazioni). Non risultando richiesta di restituzione nel termine o documentazione idonea sul legittimo impedimento, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-ter) e, se l'imputato è stato giudicato in assenza, un mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-quater). Tale obbligo è interpretato come perentorio e finalizzato a garantire la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio e la scelta personale e consapevole dell'imputato di impugnare.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma di riferimento nella disciplina delle impugnazioni e dei relativi termini; la Corte ha valutato l'inammissibilità in relazione anche a questa disposizione.

  • d.lgs. 150/2022, art. 33 e art. 89 comma 3

    La riforma (cosiddetta Riforma Cartabia) ha introdotto le nuove cause di inammissibilità (art. 581 commi 1-ter e 1-quater) e la norma si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (dopo il 30/12/2022).

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Prevede l'ampliamento del termine per impugnare in determinate ipotesi; citato dalla Corte come correttivo previsto dalla riforma, ma non idoneo a supplire l'assenza del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza.

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1)

    Norma richiamata con riferimento alla possibilità di restituzione nel termine per l'appello per legittimo impedimento; nella fattispecie non è stata proposta al giudice dell'impugnazione una richiesta di restituzione fondata sulle condizioni di salute addotte dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende, applicata come sanzione per l'inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata limitatamente all'enunciazione del motivo nel ricorso in Cassazione; non incide sulla decisione di merito qui presa.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati nella parte in cui il ricorrente prospettava una questione di legittimità costituzionale/compatibilità CEDU; la Corte ha ritenuto tale questione manifestamente infondata rispetto all'obbligo previsto dall'art. 581.

Massime di principio

  • Se il processo è stato celebrato in assenza dell'imputato, l'appello è inammissibile se non è depositato con l'atto d'impugnazione un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio: la nomina anteriore e la mera indicazione del domicilio da parte del difensore non sono sufficienti.
  • Le nuove regole introdotte dal d.lgs. 150/2022 si applicano alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022; pertanto, verificare sempre la data della sentenza prima di impugnare.
  • In presenza di impedimenti di salute che rendano impossibile conferire il mandato entro il termine, occorre tempestivamente chiedere al giudice dell'impugnazione la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) e documentare il legittimo impedimento; l'allegazione generica potrebbe non essere sufficiente.
  • La previsione dell'elezione di domicilio e del mandato post-sentenza mira a garantire la valida notifica del decreto che dispone il giudizio d'appello e a evitare impugnazioni automatiche: in casi dubbi, è preferibile acquisire e depositare il mandato formale e la dichiarazione di domicilio dopo la pronuncia.
  • La mancata osservanza di questi requisiti può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche sanzioni economiche; perciò è opportuno che il difensore curi con attenzione i requisiti formali dell'atto d'impugnazione.

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