Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. per proporre opposizione a decreto penale di condanna emesso per violazione dell'art. 186 Cod. Strada. Il ricorrente ha contestato la decisione del GIP che aveva rigettato l'istanza sostenendo di non aver mai ricevuto personalmente la notificazione del decreto, nonostante il decreto sia stato notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e raccomandata ritirata dal padre convivente). Il ricorrente ha lamentato che il rigetto si sarebbe basato sulla mera regolarità formale della notificazione senza considerare la sua allegazione di mancata conoscenza personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del GIP: l'onere posto sull'istante è un onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato; il ricorrente si è limitato a dichiarare di non aver ricevuto personalmente la notificazione senza esporre elementi fattuali esterni idonei a far presumere l'inesistenza della conoscenza (es. assenza prolungata, incapacità, impossibilità oggettiva di ricevere, dissociazione col convivente che ha ritirato la raccomandata). Perciò la restituzione del termine è stata negata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna; impone al ricorrente un onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento e attribuisce al giudice poteri di accertamento per verificare l'effettiva conoscenza.
Regola le modalità di notificazione presso il domicilio/abitazione (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso all'abitazione, invio di raccomandata); se eseguita correttamente produce gli effetti della conoscenza salvo prova contraria adeguata.
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); il procedimento ha avuto ad oggetto un decreto penale di condanna per tale violazione.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per la somma di euro 3.000 a titolo equitativo.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione del termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. non basta dichiarare di non aver ricevuto personalmente la notifica: il ricorrente deve allegare fatti specifici che giustifichino la mancata conoscenza nonostante una notificazione formalmente valida.
- Una notificazione eseguita secondo art. 157 c.p.p. (deposito presso casa comunale, avviso affisso alla porta, raccomandata) è considerata regolare e crea una presunzione di conoscenza che il ricorrente deve efficacemente contrastare con elementi concreti.
- Il giudice ha il potere e il dovere di accertare l'effettiva conoscenza del destinatario; se le allegazioni non superano l'incertezza oggettiva il giudice può negare la restituzione del termine.
- La raccolta di prove idonee (documentazione di assenze prolungate, certificati medici, dichiarazioni di terzi non conviventi, prova che la raccomandata non sia stata effettivamente consegnata al destinatario) è determinante per sfidare la regolarità o gli effetti della notificazione.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o manca dell'allegazione necessaria, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
- In situazioni con notificazioni ritirate da conviventi, è utile documentare rapporti di convivenza, eventuali deleghe, o circostanze ostative alla conoscenza per dimostrare che il ritiro non ha comportato la conoscenza del destinatario.
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